Iniziamo col dire che, per effetto del D Lgs 148/2015, dal 1° gennaio 2016 il “vecchio” Fondo di solidarietà ha assunto la denominazione di Fis, Fondo di integrazione salariale. Intorno a questo nuovo istituto ruota il perno della riforma degli ammortizzatori sociali in deroga. Il Fis, infatti, è il nuovo strumento di sostegno al reddito che sostituisce il Fondo di solidarietà residuale, e che convive con Cig e Cigs prorogate a tutto il 2016 dalla Legge di Stabilità 2015 (208/2015) con uno stanziamento di 250 milioni di euro.
Istituito dal decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, il Fondo d’integrazione salariale, che dal 1° gennaio 2016 sostituisce il vecchio fondo di solidarietà residuale, costituisce già di per sé un aggravio per le imprese, come vedremo. Come ha precisato l’Inps con messaggio 306 del 26 gennaio 2016, “per effetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 148/2015, il Fondo di solidarietà residuale, di cui alla Legge n. 92/2012 ed istituito con D.L. n. 79141/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale. Dalla medesima data, al Fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale, ora previste dall’articolo 28 del D.lgs n. 148/2015. Al riguardo, l’Istituto chiarisce che le prestazioni ordinarie inerenti il Fondo di integrazione salariale, la cui erogazione decorrerà dal 1° luglio 2016 e che interessano i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti, sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, da un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore. Per questi datori di lavoro, l’Istituto fa riserva di fornire ulteriori istruzioni operative una volta emanato il decreto interministeriale di cui all’art. 28, comma 4, del citato decreto legislativo 148/2015. Per quanto riguarda, invece, i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale, è dovuto, sempre dal 1° gennaio 2016 ma con possibilità, in questo caso, di accedere alle prestazioni dalla medesima data, un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore. Il che fra l’altro costituisce un aumento rispetto al precedente 0.50%. Ai fini del versamento della predetta contribuzione, i datori potranno utilizzare le medesime modalità operative a suo tempo previste per il Fondo residuale stesso.” Bisogna però dire che l’iter procedurale del Fis
Intanto, con nota del 18 gennaio 2016 recante “Operatività del Fondo di integrazione salariale nelle more della definizione della procedura amministrativa di adozione del Decreto interministeriale relativo al FIS”, la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O. del Ministero del Lavoro ha chiarito che, nelle more della completa definizione dell’iter procedurale all’esito del quale sarà adottato il decreto interministeriale relativo al Fondo di integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, coloro che risultavano già iscritti al fondo di solidarietà residuale verseranno le nuove aliquote di contribuzione e potranno fruire delle nuove prestazioni di cui alla nuova normativa prevista dal decreto legislativo n. 148/2015 in materia di Fondo d’integrazione salariale. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal Fondo saranno autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente. Per coloro ai quali è stata estesa la disciplina in materia di fondi di solidarietà in virtù del decreto legislativo n. 148/2015, e che, pertanto, non avevano l’obbligo d’iscrizione, in base al vecchio regime, al fondo di solidarietà residuale, l’applicazione della nuova normativa sarà conseguente all’adozione del suddetto decreto interministeriale secondo le modalità stabilite dalla legge e dal predetto decreto interministeriale in corso di adozione.
Come ha precisato l’Inps con circolare 22 del 4 febbraio scorso, la nuova disciplina trova applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche nei confronti dei datori di lavoro che risultavano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale (datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria per i quali, alla data del 31 dicembre 2015, non sono stati istituti Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui al D.Lgs. 148/2015, artt. 26 e 27). Di conseguenza, i predetti datori possono accedere, per gli eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2016, alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale e dalla medesima data verseranno le nuove aliquote contributive. Per quanto riguarda, invece, i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti, l’applicazione della nuova normativa ed il versamento della prevista contribuzione, con decorrenza 1° gennaio 2016, potrà avvenire solo dopo l’entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’art. 28, c. 4 del D.Lgs. 148/2015, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto in corso di adozione. E per il Fis è tutto.
Nel frattempo però, come dicevamo, la Stabilità 2016 ha prorogato di un anno, cioè fino a tutto il 2016, i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e speciale dando origine, come spesso accade, a un “vespaio” interpretativo che ha gettato nel caos le aziende.
A tale proposito giova ricordare che il settore delle pulizie, servizi integrati, multiservizi non è fra quelli che usufruiscono della Cassa integrazione Salariale Ordinaria. Tuttavia il Ministero del Lavoro, con Decreto n. 94033 del 13 gennaio 2016, ha definito i criteri per l’approvazione dei programmi presentati dalle imprese per le richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), come previsto dal D. Lgs. n. 148/15, nei casi di: riorganizzazione aziendale; crisi aziendale; contratto di solidarietà: aziende e lavoratori beneficiari, modalità applicative; imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia. Il settore delle imprese di pulizia, insomma, rientra a pieno titolo nella possibilità di richiedere la Cigs. L’articolo 5 del D.Lgs n.148 del 2015 ha introdotto una nuova disciplina per il contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale. A proposito di Cigs, particolare rilievo assume quanto sottolineato dal Ministero del Lavoro, con circolare 4 del 2 febbraio 2016: in particolare, a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale viene prevista una misura progressiva per il contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; al 12% oltre al limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile e del 15% oltre al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile. Dal punto di vista dei tempi di erogazione, i due strumenti sono praticamente equivalenti: infatti sono corrisposti al massimo per 3 mesi in un biennio mobile, e sono equipollenti anche nell’entità dell’assegno per il lavoratore.
A questo punto tre sono le tipologie di azienda: le più piccole, che occupano fino a 5 dipendenti, non hanno alcun obbligo di ammortizzatore sociale. Da 5 a 15, obbligo “sospeso” di aderire al Fis (siamo ancora in attesa di un decreto applicativo). Oltre i 15 dipendenti, già dal 1° gennaio è operativo il Fis, con la possibilità però di scegliere, per le imprese del nostro settore, fra Fis o Cigs.
L’ultimo atto di questo intrico normativo è l’11 febbraio scorso, quando il Ministero del Lavoro ha emanato la nota n. 40/3223 con la quale fornisce chiarimenti in materia di raccordo tra la disciplina degli Ammortizzatori sociali in deroga e il Fondo di Integrazione Salariale. In merito alla disciplina relativa agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2016 in rapporto alla istituzione del Fondo di integrazione salariale, acquisito il parere favorevole dell’Ufficio Legislativo e dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro, si precisa quanto segue.
Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015, la legge di stabilità per l’anno 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, ha previsto all’articolo 1, comma 304 , il finanziamento degli ammortizzatori in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, per un importo di 250 milioni di euro e ha disciplinato, in parte modificandola, la durata del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, da fruirsi nel corso dell’anno 2016. La normativa in materia di Fondo di integrazione salariale, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 citato, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 28, comma 4, del medesimo decreto, trova applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, per coloro che risultino già iscritti al fondo di solidarietà residuale (che a decorrere dal 1° gennaio 2016 ha assunto la denominazione di fondo di integrazione salariale), i quali, pertanto, dal 1° gennaio 2016, verseranno le nuove aliquote di contribuzione e potranno fruire delle nuove prestazioni di cui al decreto legislativo 148/2015.
Si precisa che, fermo restando quanto disposto dal decreto interministeriale n. 83473 del 2014 citato, per l’anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale. Sarà cura dell’INPS verificare che la fruizione da parte dell’azienda degli istituti sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.
Link Ministero lavoro circ 4 del 2 febbraio
Link Ministero Lavoro nota 40/3223
Decreto Interministeriale 1° agosto 2014