HomeNewsletterOmesse ritenute, dal 6 febbraio scatta la depenalizzazione

Omesse ritenute, dal 6 febbraio scatta la depenalizzazione

Sanzioni più morbide per i casi delle ritenute previdenziali ed assistenziali: l’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016, ha riscritto l’art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, convertito, con modificazioni nella legge n. 638/1983, relativo all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. Ne parlavamo già lo scorso 30 novembre, mentre era in corso l’iter del decreto attuativo sulla “depenalizzazione”, ed ora è legge: tra i reati depenalizzati spicca anche quello del mancato versamento all’Inps delle ritenute previdenziali fino a 10mila euro, che non costituirà più causa di reato penale, ma sarà soggetto alla “sola” sanzione amministrativa (si rischiano comunque fino a 50mila euro di multa).

Il nuovo articolo 2 della l. 463/83 recita infatti “L‘omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro l’anno è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro. Se l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.

In seguito il Ministero del Lavoro, con circolare n. 6 del 5 febbraio c.a., ha fornito chiarimenti inerenti le nuove sanzioni amministrative: spiccano in particolare il richiamo all’esclusione degli illeciti riguardanti quanto previsto dall’81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e alcuni importanti chiarimenti sul regime intertemporale.

Link decreto 8/16

Link chiarimenti Ministero

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