HomeNewsletterDimissioni e risoluzioni consensuali dal 12/3 groviglio normativo

Dimissioni e risoluzioni consensuali dal 12/3 groviglio normativo

Cambiano le modalità di dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro. Come si ricorderà, il D. Lgs 151/2015, all’articolo 26, stabiliva che “al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”

Proprio in relazione a questo, lo scorso 11 gennaio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.7 il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015 avente per oggetto le modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Il Decreto definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Per poter comunicare le proprie dimissioni (o la risoluzione consensuale), il lavoratore dovrà registrarsi sul portale Cliclavoro e richiedere il PIN INPS o, in alternativa, avvalersi di un soggetto abilitato, come ad esempio CAF, patronati, sindacati ecc. La piena operatività del DM è fissata per il 12 marzo 2016.

Ecco le fasi
Si tratta, in effetti, di una procedura non semplice, soprattutto se declinata nel contesto delle imprese di pulizia, che hanno personale spesso privo di accesso a internet o con scarsa dimestichezza con le procedure informatiche o con la lingua italiana. Cerchiamo di riepilogarne le fasi:

– Il lavoratore deve prima di tutto munirsi di PIN INPS e delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it), registrandosi e ottenendo username e password.. Una procedura anche in questo caso non immediata: infatti le credenziali Inps prevedono anche una fase via posta ordinaria (la seconda parte del “pin provvisorio” arriva via raccomandata. Va detto anche che, qualora non volesse o non fosse in grado di farlo direttamente, il lavoratore può rivolgersi a un soggetto abilitato, come i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che possono trasmettere il modulo per conto del lavoratore. Nel caso si rivolga ad un soggetto abilitato, tale passaggio non è necessario in quanto sarà quest’ultimo a verificare l’identità del lavoratore e ad assumersi le responsabilità legate all’accertamento.
– La seconda fase prevede la compilazione del modello online tramite il portale lavoro.gov.it. Il modello, compilato e salvato, sarà trasmesso automaticamente dal Ministero al datore di lavoro e alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti. Nel caso in cui la compilazione sia stata eseguita da un soggetto abilitato il lavoratore dovrà firmarlo digitalmente. Sarà possibile procedere altresì alla revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale, sempre in modalità telematica. Ad ogni modello sarà attribuito un codice identificativo e la data di trasmissione. La loro consultazione, in sola lettura, sarà permessa ai datori di lavoro e alle DTL competenti.
– La terza fase è, appunto, quella relativa alla trasmissione del modello dal Ministero al datore di lavoro e alle Dtl competenti.
– A partire dal 12 marzo 2016 non sarà più possibile effettuare le dimissioni, le risoluzioni consensuali e la loro revoca con modalità diverse. Dal campo di applicazione della norma in oggetto restano fuori le dimissioni/risoluzione consensuale disposte nelle sedi conciliative (art. 2113 c.c., 4° comma e Commissione di certificazione). In questo caso il lavoratore, senza essere necessariamente in possesso di PIN dell’INPS o delle credenziali di accesso al portale www.cliclavoro.it, potrà comunicare le dimissioni o la risoluzione consensuale tramite uno dei soggetti abilitati.

A tale proposito, all’allegato B del Decreto, il Ministero elenca fase per fase, con l’ausilio di parti di documento in formato grafico, i diversi passaggi da effettuare nel caso di dimissioni o revoca delle stesse. Per consultarle cliccare il link qui sotto.

Modalità comunicazione dimissioni e risoluzione consensuale

Modulo recesso

CONTENUTI SUGGERITI