Ancora novità per le imprese dai decreti attuativi del Jobs Act: in particolare parliamo del decreto legislativo “semplificazioni”, ovvero il 151 del 14 settembre 2015, che modifica la disciplina in tema di collocamento obbligatorio. Si prevedono ripercussioni importanti sulle imprese, specie per le aziende che occupano dai 15 ai 35 dipendenti (e per quelle che passano da 14 a 15 lavoratori), una dimensione molto rappresentata nel settore pulizie/servizi integrati/multiservizi.
Una “miniriforma” del collocamento obbligatorio
Come è noto, la disciplina dell’assunzione dei disabili è regolamentata dalla Legge 68/99 e modifiche successive. Ora, il decreto “semplificazioni”, in vigore dal 24 settembre 2015, inasprisce alcuni obblighi riguardanti i limiti di applicabilità dell’obbligo a carico delle aziende, prevedendo d’altra parte anche degli incentivi a favore dei datori che assumono disabili. I nuovi obblighi scatteranno dal 1° gennaio 2017, ma è bene conoscerli con abbondante anticipo, in primo luogo perché le nuove assunzioni che possono dare diritto agli incentivi si possono fare già dal 1° gennaio 2016, e poi per prepararsi alla nuova disciplina, specie nel caso di previsto superamento della soglia di applicazione della medesima (nel caso specifico i 15 lavoratori).
Attenzione: da 14 a 15 dipendenti scatta l’obbligo!
Cerchiamo di capire perché. A tal proposito risulta particolarmente importante l’articolo 3, che interviene sull’art. 3 della legge 68/1999, eliminando, dal 1° gennaio 2017, la frase «e l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione», vale a dire la disposizione che prevede, per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, che l’obbligo di assunzione del disabile scatta solo in caso di nuova assunzione. L’effetto pratico sarà che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile scatterà al raggiungimento dei 15 lavoratori dipendenti, e non solo in caso di nuova assunzione. Attenzione alle sanzioni: in caso di mancata assunzione si rischiano 62,77 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile non occupato. In particolare tali importi, già in origine previsti dall’art. 15 comma 1 della legge 68/99, sono stati aggiornati con DM del 12/12/05 e poi con DM del 15/12/10. Si prevede il pagamento di 635,11 euro per ritardato invio del prospetto informativo che le aziende oltre i 15 dipendenti sono obbligate ad inviare annualmente agli uffici competenti; tale somma è maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo; trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere lavoratori disabili, il datore di lavoro è tenuto a versare la somma di 62,77 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile non occupato.
Ampliata la platea dei lavoratori computabili
Di seguito, l’articolo 4 prevede l’obbligo di computare nella quota di riserva, «3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.» Viene dunque ampliata la platea di lavoratori computabili. Cambiano anche le modalità delle assunzioni obbligatorie, per effetto dell’articolo 6, che prevede la chiamata nominativa per tutti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici o l’assunzione mediante la stipula delle convenzioni di cui all’art. 11 della legge 68/1999. Viene dunque generalizzata la chiamata nominativa.
Previsti anche incentivi per chi assume dal 1° gennaio 2016
D’altra parte sono previsti (articolo 10) incentivi per chi assume: nella misura del 70% (in luogo del precedente 60%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con le minorazioni ascritte dalla I alla III categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978; del 35% (prima 25%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o con le minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978; del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 60 mesi, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica, che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto. Gli incentivi verranno corrisposti direttamente dall’Inps con conguaglio nelle denunce contributive mensili, sulla base di una preventiva domanda da presentare telematicamente. Gli incentivi saranno riconosciuti per le assunzioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2016.