HomeNewsletterIncendi: semplificata la norma ora a favore delle aziende

Incendi: semplificata la norma ora a favore delle aziende

Il decreto “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, detto brevemente “Semplificazioni” e indicato con il n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre scorso, fra le varie modifiche e snellimenti normativi cambia anche il quadro degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, intervenendo sul TU sulla sicurezza sul lavoro 81/2008.

Concentriamoci in special modo sull’articolo 20, che modifica l’art. 34 del TU 81/08, sullo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso e prevenzione incendi. In particolare, viene abrogato il comma 1-bis, che limitava la possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, alle aziende fino a 5 dipendenti. Ora, al contrario, non vi sono più limiti e anche i datori  delle aziende che occupano oltre 5 dipendenti possono svolgere direttamente tali operazioni.

Per le imprese si tratta di una semplificazione non da poco, perché secondo la normativa precedentemente in vigore il datore di lavoro con più di 5 dipendenti doveva in ogni caso provvedere a designare dei lavoratori per l’adempimento degli obblighi di primo soccorso, senza poterli svolgere direttamente. Resta però la limitazione relativa alla presenza di rischi rilevanti (art. 31, sesto comma del decreto 81: ad esempio in fabbriche di esplosivi, polveri e munizioni, nelle industrie con oltre 200 dipendenti e nelle attività estrattive con oltre 50 lavoratori, oltre ad alcuni tipi di industrie, impianti e installazioni).
Da segnalare la conseguente modifica del comma 2-bis, che ora prevede che il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione debba frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
Ricordiamo anche che all’articolo 21, comma 4, Capo III del 151/15, viene prevista l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro degli infortuni. Si legge infatti: “A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni”.

Link Decreto 151/2015

Link TU 81/08 aggiornato

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