HomeNewsletterDepenalizzazione e “favor rei” per mancato versamento ritenute previdenziali

Depenalizzazione e “favor rei” per mancato versamento ritenute previdenziali

Il decreto attuativo della legge delega sulla “depenalizzazione”, approvato in CdM lo scorso venerdì 13 novembre in esame preliminare, offre un po’ di ossigeno alle imprese, e farebbe dormire agli imprenditori sonni almeno un pochino più tranquilli in un momento già difficile per mille altre ragioni: tra i reati depenalizzati spicca anche quello del mancato versamento all’Inps delle ritenute previdenziali fino a 10mila euro, che non costituirà più causa di reato penale, ma sarà soggetto alla “sola” sanzione amministrativa (si rischiano comunque fino a 50mila euro di multa).

Sanzioni meno pesanti, ma certe
La ratio della riforma, che attua disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, è di stampo, oseremmo dire, “beccariano”: sanzioni meno severe, ma più capillari e più certe per illeciti di più scarsa offensività, ma che comunque meritano una risposta adeguata da parte dello Stato. Tra questi c’è quello delle omesse ritenute previdenziali fino a 10mila euro, che viene depenalizzato e smette di costituire reato penale. Si passa cioè dalla reclusione fino a tre anni più multa fino a 1.032,91 euro, come prevedeva il DL 463/1983, alla sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro. Resta comunque in vigore la pena precedente nel caso di omissione superiore ai 10mila euro. Per il risarcimento del danno la parte offesa potrà ricorrere, dunque, al giudice civile. Quest’ultimo, una volta accordato l’indennizzo, stabilirà anche la sanzione pecuniaria da versare all’Erario dello Stato.

Il legislatore, infatti, è convinto da un lato che la certezza di una (non indifferente) sanzione economica abbia più forza di deterrenza, e dall’altro che tale sanzione, insieme al risarcimento certo del danno, sia maggiormente tutelante per la parte offesa rispetto a un lungo e macchinoso procedimento penale.
Un altro aspetto che senza dubbio potrà interessare le imprese è il principio del “favor rei”, secondo cui si applica la sanzione più lieve anche per gli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore della norma, a patto che non vi siano sentenza o decreto irrevocabili. Comunque il datore non è punibile, né assoggettabile a sanzione amministrativa, qualora provveda, entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica di accertamento avvenuto, al versamento delle ritenute omesse.

Link al Decreto attuativo

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