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Fallisce la richiesta della Dyson di annullamento del regolamento sull’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere

La società britannica non è, infatti, riuscita a dimostrare l’esistenza di verifiche più affidabili, accurate e riproducibili di quella adottata dalla Commissione Europea. Dal 1° settembre 2014 tutti gli aspirapolvere venduti nell’Unione europea sono soggetti a un’etichettatura indicante il consumo d’energia le cui modalità sono precisate dalla Commissione in un regolamento che integra la direttiva sull’etichettatura indicante il consumo d’energia. L’etichettatura mira, in particolare, a informare i consumatori sul livello di efficienza energetica e sull’efficacia pulente dell’aspirapolvere vuoto. Il regolamento non prevede di sottoporre a verifica gli aspirapolvere con il contenitore della polvere pieno. La Dyson progetta e produce aspirapolvere ciclonici senza sacco. Considerando, sostanzialmente, che la verifica adottata dalla Commissione per misurare il livello di efficienza energetica degli aspirapolvere sfavorisca i suoi prodotti rispetto agli aspirapolvere con sacco, la Dyson ha chiesto al Tribunale dell’Unione europea l’annullamento del regolamento della Commissione. Con la sua sentenza dell’11 novembre scorso, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso della Dyson e ha confermato così le regole dettate dalla Commissione nel regolamento impugnato. La Dyson afferma che il regolamento induce i consumatori in errore, in quanto l’efficacia pulente è testata unicamente quando il contenitore per la raccolta della polvere è vuoto, e non durante l’uso. Il Tribunale ammette che il rendimento in termini di aspirazione e l’efficienza energetica di un aspirapolvere con un contenitore della polvere pieno risultino ridotti a causa dell’accumulo di polvere. Tuttavia, esso ricorda che la Commissione non poteva adottare verifiche condotte sulla base di un contenitore della polvere pieno, poiché esse non sono affidabili, accurate e riproducibili, conformemente a quanto richiesto dal regolamento. A tale riguardo, il Tribunale ha constatato che la Dyson non ha provato la riproducibilità delle verifiche condotte con aspirapolvere pieni, non avendo dimostrato che gli stessi risultati potevano essere ottenuti in differenti laboratori per mezzo di un unico campione. Secondo la Dyson, il regolamento favorirebbe gli aspirapolvere con sacco a discapito degli aspirapolvere senza sacco e/o degli aspirapolvere ciclonici, poiché la perdita di aspirazione dovuta all’intasamento dei sacchi non potrebbe essere individuata da prove effettuate in un contenitore della polvere vuoto. Il Tribunale ha risposto che il regolamento non viola il principio della parità di trattamento. Infatti, sebbene esistano, per stessa ammissione della Commissione, differenze oggettive tra gli aspirapolvere senza sacco e gli aspirapolvere con sacco, la Commissione poteva trattare in modo uniforme tali diverse situazioni, poiché sussiste una giustificazione obiettiva e appropriata. A tale riguardo, il Tribunale rileva che proprio a causa dell’assenza di verifiche riproducibili condotte con aspirapolvere pieni, era obiettivo e appropriato trattare allo stesso modo gli aspirapolvere senza sacco e gli aspirapolvere con sacco. La Commissione ha fondato così la sua scelta sulla verifica più idonea a raggiungere l’obiettivo perseguito dalla direttiva (ossia fornire un’informazione affidabile e uniforme ai consumatori affinché possano scegliere prodotti più efficienti). La Dyson ritiene infine che il regolamento non spieghi perché lo stato del progresso tecnologico non consentirebbe di verificare l’efficienza energetica e l’efficacia pulente dell’aspirapolvere con il contenitore per la raccolta della polvere pieno né perché la Commissione abbia rinviato, nel regolamento impugnato, l’esame di tale tecnica di verifica a cinque anni. Il Tribunale ritiene che la Commissione abbia sufficientemente motivato la scelta della verifica, poiché essa ha spiegato che non esistevano, alla luce dello stato delle conoscenze tecnologiche, verifiche affidabili, accurate e riproducibili con un contenitore della polvere pieno.

 

Importante: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

 

Importante: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene annullato. L’istituzione interessata deve

rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.

 

Fonte: http://curia.europa.eu/

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