Una notizia buona e una cattiva: da un lato viene confermato, dalla Legge di Stabilità 2016 (ancora al vaglio del Parlamento), il taglio dei contributi per l’incentivazione delle assunzioni con contratto a tutele crescenti e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine; dall’altro i contributi vengono drasticamente ridimensionati nell’entità e nella percentuale di decontribuzione concessa.
Qualora le previsioni dell’attuale testo di Stabilità fossero confermate, si profilerebbe dunque una sorta di “doppio canale” a seconda che le assunzioni (o le stabilizzazioni) siano intervenute nel 2015 o avverranno l’anno prossimo. Per le assunzioni effettuate nell’anno in corso lo sgravio può coprire anche l’intera quota contributiva a carico del datore di lavoro (fino ai famosi 8.060 euro) con una durata triennale: per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate il prossimo anno è prevista la possibilità di ridurre i contributi del 40% fino a un tetto di 3.250 euro per la durata di due anni in luogo dei tre attuali. Restano esclusi i contratti di apprendistato. Come già avveniva per le assunzioni di quest’anno, il bonus non si applica alle assunzioni riguardanti i lavoratori che nei sei mesi precedenti sono risultati occupati a tempo indeterminato ne a quelle riguardanti lavoratori che anno già usufruito del beneficio considerando una precedente assunzione a tempo indeterminato.
Bisogna però stare molto attenti a non approfittare delle agevolazioni: anche alla luce di recenti (e purtroppo non molto ben promettenti) fatti di cronaca, il Ministero del Lavoro è già intervenuto con circolare 17/6/2015 annunciando di avere dato il via attività ispettive specifiche per identificare i casi di precostituzione irregolare delle condizioni per beneficiare della decontribuzione previdenziale.
Un chiaro avvertimento a chi pensasse di beneficiare degli sgravi previsti dalla legge di stabilità per le assunzioni a tempo indeterminato precostituendo in modo artificioso le condizioni richieste per poterne usufruire. È questo il senso della citata circolare, inviata alle Direzioni interregionali e territoriali del Lavoro, nella quale si ricorda che la legge di stabilità, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ha introdotto l’esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che attivano nuove assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2015. Un esonero valido, però, solo per le assunzioni di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La circolare è stata inviata a seguito della segnalazione, da parte di alcune Direzioni territoriali del lavoro, di comportamenti volti alla precostituzione artificiosa delle condizioni per poter godere del beneficio previsto dalla legge di stabilità. In particolare, sono state segnalate imprese committenti che disdettano contratti di appalto che interessano numerosi lavoratori i quali, trascorso un periodo di almeno sei mesi in cui continuano a prestare la medesima attività attraverso un contratto di somministrazione, vengono assunti a tempo indeterminato da una terza impresa appaltatrice, talvolta costituita appositamente, che può così godere dei benefici introdotti dalla legge di stabilità e garantire al committente notevoli risparmi.
Si tratta di una condotta irregolare ed elusiva, che viola i principi contenuti nella stessa legge di stabilità che, come già ricordato, finalizza il beneficio della decontribuzione previdenziale alla promozione di forme di occupazione stabile. Con la circolare, il Ministero invita le Direzioni interregionali e territoriali del Lavoro ad avviare attività ispettive specifiche su tutto il territorio nazionale per individuare queste condotte irregolari ed elusive che possono presentare anche profili di carattere penalistico da segnalare all’Autorità giudiziaria. Attenzione dunque a non cadere nella tentazione di “approfittare” delle agevolazioni con condotte artificiose.