HomeNewsletterCassazione: licenziamento valido senza l’affissione del Codice disciplinare

Cassazione: licenziamento valido senza l’affissione del Codice disciplinare

Torniamo sulla questione del Codice disciplinare aziendale che, come si ricorderà (ne parlammo a fine aprile), ogni datore di lavoro è tenuto ad affiggere in luoghi accessibili non solo in sede, ma anche, nel caso delle imprese di pulizia/multiservizi/servizi integrati, in ogni cantiere. A prevederlo è l’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, che dice “è obbligo del datore di lavoro affliggere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni, ecc..”: la pena, concludemmo, è la nullità delle sanzioni irrogate.

Tutto vero, ma… la Corte di Cassazione aggiunge un ennesimo capitolo alla questione, con la sentenza n. 17366 del 1 settembre 2015. Tale documento, che rappresenta un importante precedente per tutte le imprese (e i lavoratori), sancisce in sostanza che quando i comportamenti scorretti del dipendente siano contrari al “minimo etico”, ossia contrastino con le norme di comune prudenza o diano luogo a fattispecie di rilevanza penale non sia necessaria la “pubblicità preventiva”, e sanzioni e licenziamento siano legittimi. La sentenza privilegia dunque una lettura sostanziale, e non meramente formalistica, del disposto di legge.

Il caso riguarda il direttore di una filiale bancaria, licenziato per motivi disciplinari poiché nell’esercizio del suo ruolo non aveva ottemperato alle procedure interne regolanti il processo di erogazione del credito, aveva autorizzato anticipi sulla base di semplici fotocopie di fatture, di aver deliberato un considerevole mutuo per un importo superiore a quello consentito e aveva permesso ad un terzo estraneo alla banca di accedere alla postazione del terminale con sessione aperta per l’immissione di dati riferibili ad operazioni di mutuo fondiario.”
Opposte erano state le decisioni dei primi due livelli di giudizio: mentre il giudice del lavoro del Tribunale, in primo grado, aveva sancito l’illegittimità deli licenziamento per giusta causa, la Corte d’Appello ribaltava la decisione ritenendo che la sanzione espulisiva fosse proporzionata alla gravità dei comportamenti messi in atto dal dipendente.

Quest’ultimo ricorreva in Cassazione denunciando, fra l’altro, “la violazione ed errata applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, quello che prevede appunto l’affissione delle norme disciplinari. Secondo il ricorrente, infatti, nella fattispecie una tale affissione si rendeva necessaria, trattandosi di ipotetiche irregolarità nella gestione ed istruzione di operazioni bancarie la cui sussistenza era riferibile solo a specifica normativa aziendale concernente particolari procedure di determinate operazioni bancarie.
Ed ecco la risposta della Corte: “Il motivo è infondato. Invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (v. Cass. sez. lav. n. 6382 del 27/6/1998, Cass. sez. lav. n. 1305 del 5/2/2000, Cass. sez. lav. n. 14997 del 21/11/2000, Cass. sez. lav. n. 7819 dell’8/6/2001) le gravi violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, come quelle poste a base del licenziamento oggetto di causa, doveri che sorreggono la stessa esistenza del rapporto, quali sono quelli imposti dagli articoli 2104 e 2105 c.c.,” e le “norme di comune prudenza e quelle del codice penale” sono tali che che, “ai fini della legittimità del provvedimento irrogativo di un licenziamento disciplinare, non è necessario indicarle nel codice disciplinare, così come è sufficiente la previa contestazione dei fatti che implichino la loro violazione, anche in difetto di un’esplicita specificazione delle norme violate…”. “Da ultimo (Cass. sez. lav. n. 18462 del 29/8/2014) si è, altresì, affermato che “il comportamento del lavoratore subordinato, consistente nella mancata effettuazione, anche parziale, della prestazione lavorativa è in contrasto con il principio della sinallagmaticità delle prestazioni (cioè il principio secondo cui, all’atto dell’instaurazione di un rapporto di lavoro, sussistono obblighi per entrambe le parti), sicché’ assume rilievo sotto il profilo disciplinare senza necessità di espressa previsione nel relativo codice”.

Link sentenza n. 17366 del 1/9/2015 Corte di Cassazione

Link sentenza Cassazione 18462/2014

CONTENUTI SUGGERITI