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Durc online, le nuove circolari esplicative

Il 1° luglio è partita ufficialmente la procedura del nuovo Durc online, come prevista dalla legge 34/2014, attuata dal Decreto Interministeriale del 30 gennaio 2015: si tratta per le imprese di una bella semplificazione, visto che, come già abbiamo avuto modo di sottolineare in passato, si prevede un solo documento in luogo degli attuali 4 tipi in vigore con una procedura che consentirà il rilascio del documento unico di regolarità contributiva in formato .pdf con un solo clic. Avrà un unico periodo di validità, di 120 giorni, senza eccezioni. Con tempi di rilascio istantaneo in formato .pdf. Non più, dunque, i 30 giorni precedenti. Grazie alla nuova procedura basta inserire, come unica chiave, il codice fiscale dell’impresa e automaticamente, qualora l’impresa risulti in regola, viene rilasciato il Durc in abbinamento con un codice.

Si tratta di un’evoluzione del “Durc telematico”, che si poteva ottenere tramite lo Sportello Unico Previdenziale. Ma attenzione: dal 1° luglio 2015 la verifica di regolarità contributiva non può più essere attuata a partire dallo Sportello Unico Previdenziale, ma deve essere effettuata (con le medesime credenziali di accesso) tramite il nuovo servizio “Durc On Line” accessibile dai portali www.inps.it e in www.inail.it. Le richieste pervenute sullo Sportello Unico Previdenziale che non riportano le specifiche previste per ciascuna delle tipologie disciplinate dall’art. 9 co. 1 del D.M. 30 gennaio 2015, non saranno oggetto di definizione e dovranno essere riproposte con le modalità indicate nelle circolari Inail n. 61 e Inps n. 126 del 26 giugno 2015.

Si tratta di un cambiamento importante, e a tale proposito sono intervenuti a più riprese il Ministero del Lavoro, con circolare n.19/2015, dell’8 giugno, poi l’Inps, circolare 126/15 del 26 giugno, e Inail, circolare 61/15 del 26 giugno, e infine sempre l’Inail, con messaggio 4580 del 6 luglio (tutti documenti che linkiamo con i relativi allegati in versione integrale).

In particolare, con la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dettagliatamente spiegato contenuti del Decreto e fornito le prime delucidazioni interpretative.

I soggetti abilitati
Fra l’altro ha elencato nel dettaglio (secondo quanto previsto dal Dm 30 gennaio 2015) i soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, che qui ricapitoliamo: l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva, anche per il tramite dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti abilitati ex L. 12/1979; i soggetti aggiudicatori, gli organismi di diritto pubblico e le stazioni appaltanti; gli Organismi deputati al rilascio delle attestazioni SOA; le amministrazioni pubbliche procedenti in materia di verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

In un momento successivo potranno essere abilitati anche i seguenti soggetti: chiunque vi abbia interesse, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo; le banche e gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati, che potranno effettuare la verifica solo dopo aver comunicato agli Istituti di previdenza la delega ricevuta, che dovrà inoltre essere conservata sotto la propria responsabilità.

L’accesso potrà essere effettuato utilizzando le medesime credenziali di accesso già in possesso per l’utilizzo dello Sportello Unico Previdenziale, su entrambi i portali di Inps e Inail.

Successivamente l’Inps, con circolare 126/2015 del 26 giugno, ha fornito le necessarie indicazioni operative ribadendo che il servizio, presenta uguali funzionalità nei portali dei due Istituti. Lo stesso giorno l’Inail, con circolare 61, ha analizzato gli aspetti di specifica competenza riguardanti i nuovi requisiti di regolarità contributiva per premi assicurativi ed accessori. Fra le importanti precisazioni contenute in queste circolari c’è quella che il nuovo Dol (Durc On Line) non prevede l’applicazione del silenzio assenso, come invece accadeva nel caso del rilascio tramite Sportello Unico Contributivo.

Sempre l’Inail, il 6 luglio, è tornato sulla questione Dol con il messaggio n. 4580 che fornisce una precisazione importante: nel messaggio si chiarisce infatti che i servizi per cui bisogna utilizzare solo il Durc online sono stati disattivati dal portale dello Sportello Unico Previdenziale alle ore 18:30 del primo luglio 2015, pertanto, tutte le richieste arrivate il primo luglio prima della disattivazione dei servizi con vecchia procedura, che avrebbero dovuto essere presentate tramite nuova procedura Durc online non saranno prese in considerazione.

Ancora l’Inail, sul proprio sito, precisa anche le fattispecie che, in via transitoria fino al più tardi al 31 dicembre 2016, restano soggette alle procedure precedenti:

“In via transitoria e comunque non oltre il 1 gennaio 2017 restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del Durc alcune tipologie di richieste, per le quali non è possibile effettuare le verifiche con modalità automatizzate.

Il servizio www.sportellounicoprevidenziale.it rimane attivo in via transitoria esclusivamente per le ipotesi di esclusione indicate all’articolo 9 del d.m. 30 gennaio 2015, riguardanti:
a) Durc in presenza di certificazione dei crediti rilasciati ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 94/2012, in cui devono essere indicati i dati identificativi della “Richiesta Durc” prodotta attraverso la “Piattaforma per la certificazione dei crediti”
b) Durc per pagamenti di debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012, rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 6, comma 11-ter, del d.l. 35/2013 convertito con modificazioni dalla legge 64/2013, per i quali la regolarità deve essere accertata alla data di emissione della fattura
c) Durc richiesti ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a) del DM 29.8.2012 dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 109/2012, per i quali la verifica della regolarità contributiva è limitata al singolo lavoratore oggetto della dichiarazione di emersione
d) Durc in applicazione dell’art. 10 del d.p.c.m. 4 febbraio 2013, riguardanti le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ed ubicati nel Comune di L’Aquila ed in altri Comuni del cratere per i quali è concesso il contributo alla ricostruzione privata dei centri storici, per i quali la regolarità contributiva deve essere accertata alla data dell’esecuzione dei lavori.”

Come sta andando?
Detto questo, è già il momento dei primissimi bilanci. A due settimane dalla partenza, cosa si può dire? Innanzitutto una nota positiva: il sistema funziona, è tempestivo e rapido. Secondo i primi dati Inps, già dopo un giorno dalla partenza del sistema erano pervenute oltre 4mila richieste, circa metà delle quali ha ottenuto l’immediato rilascio del Durc a seguito della verifica di regolarità. Il 3 luglio le richieste erano già salite a quota 50mila. Segno che la procedura funziona, e che sono sempre di più le imprese che la utilizzano. Non è mancato qualche intoppo, in particolare per i consulenti del lavoro. Pur rientrando esplicitamente fra i soggetti abilitati, infatti, nel primo giorno di funzionamento i consulenti del lavoro che accedevano dal portale Inps non sono riusciti a visualizzare l’elenco delle aziende assistite: infatti l’Inps non è riuscita a collegare i consulenti con le rispettive aziende assistite. Nel complesso, tuttavia, il nuovo regime sta funzionando ed è apprezzato dalle imprese.

Documenti utili
Vista l’importanza del cambiamento e la quantità di circolari, messaggi, note e osservazioni emanate negli ultimi mesi dai diversi enti, abbiamo selezionato per voi i documenti più utili per sapere tutto sul nuovo Durc: si parte dal DM del 30 gennaio 2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”, per continuare con la Circolare del Ministero del Lavoro 19/2015. Si passa poi alle circolari 126 Inps e 61 Inail del 26 giugno scorso, per arrivare al messaggio Inail del 6 luglio, che chiarisce il passaggio dal portale Sportello Unico Previdenziale al servizio accessibile solo dai siti Inps e Inail.

Link DM 30 gennaio 2015

Circ. Min. Lavoro 19/2015

Circ. Inps 126/2015

Circ. Inail 61/15 e relativi allegati
allegato 1
allegato 2
allegato 3

Messaggio Inps 4580 del 6 luglio

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