Il 6 luglio è stato firmato il Protocollo di intesa in materia di appalti, lavoro, forniture e servizi fra il Comune di Bologna e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Alleanza delle Cooperative Italiane, Confcommercio, Unindustria, Cna, Confartigianato, Ance Bologna, che sostituisce quello siglato nel 2005 con durata triennale. Prima ancora che il merito, desta interesse la modalità: su alcuni punti l’accordo si muove, infatti, in deroga alle disposizioni del Jobs Act, ripristinando alcune tutele per i lavoratori già previste dall’art. 18 dello Statuto e “ammorbidite” dalle ultime disposizioni sul lavoro (si parla in particolare di clausole di salvaguardia assenti nel job act). La prima domanda che vien da farsi è dunque: può un accordo fra le parti sociali a livello locale muoversi “in deroga” rispetto alle leggi nazionali?
Partiamo proprio dalla parte del documento (che alleghiamo in versione integrale) che più si disallinea rispetto alle nuove leggi nazionali sul lavoro. Si tratta di quanto previsto al punto 3 “Strumenti e modalità”, dal quinto paragrafo in avanti:
“Le parti ritengono soprattutto in una fase di crisi occupazionale dare centralità nelle procedure di gara al fattore lavoro. Il Comune di Bologna si impegna a tale scopo ad inserire, quale condizione di esecuzione dell’appalto, nei bandi di gara di affidamento di servizi da riaffidare, la clausola sociale di salvaguardia di riassorbimento di manodopera per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. Si tratta di un impegno importante dal punto di vista economico e giuridicamente delicato perché ciò presuppone l’impegno da parte delle imprese subentranti di assumere, qualora ve ne fosse necessità e compatibilmente con la propria organizzazione, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che lavoravano presso l’impresa uscente, a prescindere dal CCNL di riferimento”
Come hanno sottolineato le parti sindacali, “l’accordo garantisce una clausola che nel Jobs Act non c’è, che è quella della salvaguardia occupazionale, la quale prevede anche il mantenimento dei diritti e delle condizioni retributive dei lavoratori, compreso l’articolo 18.” In effetti si ripristina il principio della “tutela reale” comprensiva del reintegro del lavoratore in caso di servizi da riaffidare. Si tratta in realtà di una fattispecie che, nel Ccnl Multiservizi, è già disciplinata dall’articolo 4, ma al di là del merito, come dicevamo, ci interessa il metodo: l’esperienza di Bologna apre una strada per “uscire”, in senso migliorativo per le tutele del lavoro, dai vincoli del Jobs Act. La legge, e ci riferiamo ovviamente all’applicativo sulle Tutele crescenti in vigore da marzo (23/2015), non vieta infatti deroghe in melius, cioè più tutelanti per il lavoratore.
Sul blog di Pietro Ichino (www.pietroichino.it), si legge proprio a proposito di una domanda sulla disciplina del licenziamento relativa al Jobs Act: “La disciplina legislativa della materia del licenziamento è inderogabile in pejus, cioè non può essere sostituita validamente da una disciplina contrattuale meno protettiva per il lavoratore. Ma nulla vieta che essa venga integrata da disposizioni negoziate tra la persona interessata e il nuovo datore di lavoro, che aumentino la sua stabilità. Già oggi, per esempio, è del tutto valida la pattuizione con cui il lavoratore che si sposta da una azienda a un’altra ottiene di essere esentato dal periodo di prova; oppure ottiene la rinuncia del nuovo datore di lavoro a esercitare la facoltà di recesso per un determinato periodo (c.d. clausola di durata minima); oppure ancora ottiene che il preavviso di licenziamento venga allungato. Allo stesso modo, nulla vieterà domani che la persona interessata pattuisca con il nuovo datore di lavoro il riconoscimento di una anzianità convenzionale, cui corrisponderà un costo di licenziamento più elevato per l’impresa.
Un’altra soluzione possibile – con il consenso del vecchio datore di lavoro – consiste nella cessione del contratto da quest’ultimo al nuovo, con conseguente prosecuzione del rapporto a tutti gli effetti, senza soluzione di continuità, con conservazione da parte del lavoratore dell’anzianità maturata nell’azienda dove ha lavorato fino a quel momento. Nella cessione del contratto, che implica un accordo a tre – oltre ai due datori di lavoro, deve parteciparvi anche il prestatore -, ben può essere pattuita anche la rinuncia a superminimi goduti nella vecchia azienda, oppure viceversa la loro sostituzione con benefici di diversa natura o funzione, così come il passaggio dal contratto collettivo applicabile presso quest’ultima al contratto collettivo eventualmente diverso applicabile presso la nuova”. Insomma è possibile inserire clausole migliorative per il lavoratore.
I criteri del Protocollo
Vediamo ora più nel dettaglio, cosa prevede per il resto il nuovo Protocollo: Punti cardine sono la legalità, la trasparenza, la coesione sociale e la lotta al criterio del massimo ribasso nelle gare d’appalto. Infatti fra gli obiettivi spicca quello di “rafforzare nel Comune di Bologna il contrasto alla concorrenza sleale, ai tentativi di corruzione/concussione, alle turbative d’asta, alle infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata da parte di imprese irregolari e cooperative spurie”, e “di promuovere il lavoro regolare, la coesione sociale e l’efficienza”, garantendo chiarezza e trasparenza nei procedimenti, tempi certi e più veloci per le procedure di gara, la tutela del lavoro e la qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro, sostegno alle imprese regolari, servizi di qualità e contenimento della spesa pubblica.
Obiettivi non semplici, da “ricetta magica”. Eppure nell’accordo sono previsti tutti gli step per raggiungerli: innanzitutto una maggiore attenzione al Rating di legalità: dal 1° gennaio del 2016 il Comune si impegna ad inserire nei documenti di gara, come fattore premiante nei confronti dell’impresa, il possesso del rating di legalità rilasciato dall’Agcm, e a riconoscere i protocolli di legalità stipulati tra le associazioni di rappresentanza delle imprese eb le amministrazioni dello Stato o regionali.
Poi, naturalmente, si richiamano il rispetto di tutte le norme, e si prevedono elementi penalizzanti per chi non le rispetta e sfora i tempi, il tutto esteso anche alle imprese che operano in subappalto. Subappalto di cui il comune si impegna a prevedere l’obbligo di autorizzazione preventiva. Sempre sul subapplalto, si prevede anche il pagamento diretto, da prevedere nei capitolati di gara laddove sia compatibile con le esigenze contabili. Ovviamente si prevede, secondo quanto disposto dalla legge (il riferimento è all’art. 29 del 276/03; la materia, come sappiamo, è stata più volte rivista e novellata), l’applicazione del principio della responsabilità solidale.
Quanto al lavoro regolare, si sottolinea la necessità del rispetto del Ccnl, sottoscritto dalle OOSS più rappresentative del settore, e dei trattamenti economici tabellari. Si sottolinea anche l’obbligo, che sussiste per tutte le PA (ne abbiamo parlato anche in questa sede) di adeguamento periodico dei prezzi, che recepisca integralmente le variazioni del costo del lavoro intervenute a seguito di rinnovi della contrattazione collettiva nazionale e territoriale.
Sul massimo ribasso il documento è chiaro: il Comune di Bologna si impegna a prevedere il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione per gli affidamenti sui servizi (ad alto contenuto di manodopera), e privilegiato per lavori e forniture. Molto positivo questo distinguo, perché sembra quasi anticipare alcune linee delle nuove Direttive europee in fase di recepimento, e più attente alle specificità del mondo dei servizi. Bisogna però ricordare che la questione del massimo ribasso è strettamente legata alle formule di aggiudicazione: e in questo momento il discusso “allegato p)” fa sì che, di fatto, venga premiato lo sconto più alto. In questo senso, quindi, non resta che auspicare una riformulazione dei criteri di calcolo.
Lotti funzionali
Ma un passaggio interessante, soprattutto per le Piccole e Medie Imprese, è anche quello in cui si prevede esplicitamente il ricorso alla suddivisione in lotti “funzionali”:
“Il Comune di Bologna si impegna, inoltre, a favorire, in coerenza con le direttive europee del 2014, e salvaguardando il principio della libera concorrenza, le imprese di piccole e medie dimensioni ed i loro consorzi residenti nel territorio mediante la suddivisione, ove possibile, degli appalti in lotti funzionali, il ricorso alla procedura negoziata ed art. 122, c. 7, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. per i lavori fino alla soglia prevista dalla normativa nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamenti, proporzionalità e trasparenza fra le imprese ed i consorzi residenti nel territorio che saranno invitati a cura del responsabile del procedimento e, più in generale, riducendo i tempi e le procedure burocratiche, e quindi anche i costi”. In questo senso, oltre al Jobs Act, si può dire “rivisto” anche il “sistema Consip”…
Di seguito si richiama anche il principio del dialogo competitivo:
“Per le gare di particolare complessità funzionale e tecnologica o innovative sul piano economico, organizzativo e di mercato, l’Amministrazione farà ricorso agli strumenti del dialogo competitivo con la finalità di comprendere meglio la disponibilità del mercato in continua evoluzione ed a contribuire alla crescita qualitativa della domanda di lavori, servizi e forniture”.