Il Ministero del Lavoro, con nota direttoriale 2788 del 27 maggio scorso, ha chiarito che dal 1° giugno è operativo l’obbligo di comunicazione dell’offerta conciliazione per via telematica dell’offerta di conciliazione in seguito a un licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti, cioè in uno di questi quattro casi.
1) Lavoratore assunto a tempo indeterminato dal 7/3/2015
2) Lavoratore con contratto trasformato da determinato a indeterminato dal 7/3/2015
3) Apprendisti confermati in servizio dal 7/3/2015
4) Lavoratori di aziende che hanno superato i 15 dipendenti dal 7/3/2015.
Ricostruiamo la questione. Punto di partenza è il decreto n.23 del 4/3/15, attuativo del Jobs Act (l.183/14), sui contratti a tempo indeterminato a “tutele crescenti”, pubblicato in G.U. il 6 marzo 2015 ed entrato in vigore il giorno successivo. L’articolo 6 di questo decreto riguarda l’Offerta di conciliazione. Si legge al comma 1: “In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1 (cioè che rientrano nelle tutele crescenti), al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo […] di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta”. D’altra parte, lo diciamo per inciso, seguire la procedura conciliativa può rivelarsi economicamente vantaggioso: infatti in questo caso, a patto che si rispettino, per il calcolo della cifra da erogare a titolo di indennità, i criteri sanciti dal Jobs Act (che abbiamo sopra riportato), l’indennità al lavoratore è esente da imposte e contributi.
Ma torniamo al decreto 23, per introdurre la novità/onere di cui parliamo: il comma 3 del medesimo articolo 6, poi, stabilisce che la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro (Dlgs 181/2000) debba essere integrata da un’ulteriore comunicazione relativa all’offerta di conciliazione: “A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l’omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis (ossia con sanzione amministrativa e pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato).
Per i datori, dunque, si tratta di un onere in più che va ad aggiungersi a quello, che rimane, della comunicazione obbligatoria della cessazione del rapporto di lavoro già prevista dal Dlgs 181/2000, che deve essere effettuata entro 5 giorni dalla cessazione medesima.
La nota chiarisce anche le procedure operative:
Per effettuare tale comunicazione i datori di lavoro dovranno registrarsi al portale Cliclavoro e accedere all’applicazione inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione. Questo dato serve ad collegare l’offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato (prima schermata). Il sistema (seconda schermata) proporrà i dati presenti nel sistema, già comunicati con il modello “UNII_AV_Cess”, relativi a lavoratore, datore di lavoro, rapporto di lavoro e dovranno essere compilati solo i seguenti ulteriori campi:
– data di proposta dell’offerta di conciliazione;
– esito (SI/NO) di tale offerta
in caso di esito positivo:
– sede, tra quelle previste dalla normativa, presso la quale il procedimento di offerta viene effettuato;
– importo offerto;
– esito del procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l’importo offerto.
Da ultimo (terza schermata), il sistema dà la possibilità di visualizzare e stampare un riepilogo della comunicazione effettuata.