La circolare n.14 del 9 aprile 2015 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l’attività ispettiva dichiara fuorilegge la pratica della somministrazione di manodopera interinale del cosiddetto “contratto rumeno”. Riassumiamo la questione, che di recente è giunta all’attenzione anche dei media: in pratica agenzie di somministrazione estere pubblicizzano in Italia il ricorso a manodopera interinale con contratto transnazionale, più flessibile e decisamente meno costoso rispetto ai contratti nazionali italiani. Il fenomeno sta assumendo proporzioni preoccupanti, con il rischio, come è facile capire, di rappresentare un ulteriore elemento di distorsione della concorrenza, senza tener conto delle condizioni di lavoro, di sicurezza e quant’altro.
Tra le categorie più toccate c’è quella, storicamente labour intensive, delle imprese di pulizie/servizi integrati/multiservizi, che in quanto comparto ad alta intensità di manodopera è particolarmente esposto a rischi del genere. “E’ un problema che coinvolge sempre più spesso anche molte nostre imprese, e di cui anche noi stiamo venendo a conoscenza”, fanno sapere allarmati da CNA Unione Servizi alla Comunità, sigla che riunisce moltissime imprese artigiane di pulizia e igiene ambientale. Ma sarebbe sbagliato limitare il problema alle imprese artigiane, o comunque alle “piccole”: il fenomeno, infatti, può interessare anche le imprese più grandi, nel momento in cui affidano il servizio in subappalto. Attenzione anche in questo caso, quindi, perché scatterebbe automaticamente il meccanismo di responsabilità in solido.
Tutto questo perché, lo ribadiamo a costo di essere noiosi, si tratta di una pratica gravemente illecita, fuori dalle norme sia comunitarie che nazionali e quindi legalmente perseguibile, nonostante i ripetuti annunci pubblicitari di agenzie di lavoro interinale transnazionali invitino le imprese a fare uso di questo “escamotage”. I motivi li chiarisce la stessa Direzione ispettiva del Lavoro. In particolare il Ministero, nella citata circolare, sottolinea come “gli annunci pubblicitari in questione riportino informazioni in netto contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco transnazionale e pertanto come il ricorso a tali ‘servizi’ possa dar luogo a ripercussioni, anche di carattere sanzionatorio, in capo alle imprese utilizzatrici”.
Da qui l’invito agli uffici territoriali a “prestare la massima attenzione a tali fenomeni, sui quali -ricorda la circolare- questa Direzione si è più volte impegnata, sia attraverso l’attiva partecipazione ad iniziative che hanno coinvolto altri Stati membri dell’Unione europea (progetto Enfoster, progetto Transpo, progetto Empower ecc.), sia attraverso l’emanazione di istruzioni di carattere operativo sulla corretta applicazione della disciplina in materia (v. ad es. il Vademecum ad uso degli ispettori del lavoro e delle imprese sul distacco transnazionale)”.
Tra gli aspetti di maggiore rilievo evidenziati dalla circolare vi è quello delle tutele economico-normative “ancora più incisive nell’ambito di un rapporto di somministrazione transnazionale di lavoro”, in particolare per quanto riguarda “il trattamento riconosciuto ai lavoratori temporanei inviati nel nostro Paese da agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro”. La normativa italiana, infatti, prevede il rispetto, da parte delle agenzie con sede in altro Stato membro, della disciplina dettata per le agenzie italiane contenuta nel D.Lgs. n. 276/2003. Più precisamente, l’art. 23 del Dlgs prevede il diritto del lavoratore interinale “a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte”, insieme con l’applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale per l’adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali.
Ferme restando le iniziative ispettive che verranno portate avanti secondo quanto già previsto nel documento di programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno in corso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiede quindi agli uffici territoriali di avviare specifiche campagne informative sulla corretta applicazione della normativa in materia.
Per opportuna informazione, e per evitare che gli imprenditori italiani possano incorrere in sanzioni a seguito di un utilizzo incauto di queste “offerte”, la circolare è stata inviata anche alle organizzazioni sindacali, alle associazioni imprenditoriali ed a quelle delle agenzie di somministrazione.
Attenzione, quindi, a non prestare fede ai numerosi “specchietti per allodole” che reclamizzano facili espedienti per disporre di manodopera “flessibile” e a basso costo: sono “giochetti” che, al contrario, potrebbero costare molto cari.
Leggi la Circolare n.14 del 9 aprile