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23 aprile al via la proposta di legge sui servizi: grandi novità per le imprese

Quattordici articoli, suddivisi in quattro capi, per dare dignità e trasparenza al mondo dei servizi integrati, global service, facility management. E’ partito alla Camera il 23 aprile, dopo aver incassato consensi un po’ dappertutto in Italia e in Europa, l’esame a Commissioni riunite (Ambiente e Attività produttive) della proposta di legge AC2475 fortemente voluta da Anip-Fise e dal suo presidente Lorenzo Mattioli e presentata il 20 giugno 2014. La proposta, a firma Dario Ginefra, reca nel titolo “Disposizioni in materia di servizi, anche integrati, di gestione degli immobili e disciplina delle gare di appalto ad essi relative”.

Gli obiettivi sono molteplici: tra i principali quello di dare specificità e dignità a un settore storicamente “schiacciato” da una legislazione calibrata soprattutto sui “lavori”, ma anche quello di favorire la liberalizzazione del comparto e garantire trasparenza e regolarità delle procedure ad evidenza pubblica. In particolare, il testo della proposta interviene in più punti sul “codice degli appalti” (163/2006) e sul Regolamento del Dpr 207/2010.

Prima di passare alla disamina dei punti-chiave della proposta, una domanda è d’obbligo: ci chiediamo se e come si integrerà questa iniziativa di legge con il recepimento delle Direttive europee su appalti e concessioni pubbliche (delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici), ora al vaglio dell’VIII Commissione (Lavori pubblici) del Senato. A questo proposito, proprio nei giorni scorsi la Commissione ha presentato una bozza che in diversi punti (vedi offerta economicamente più vantaggiosa) appare analoga, o comunque armonizzabile, con la proposta AC2475. Tra le differenze spicca il fatto che il testo del Senato, che comunque recepisce le istanze delle più rappresentative associazioni di categoria, tra le quali Legacoop Anip-Fise, Confcooperative, Fnip-Confcommercio, Assistal, appare più attento alle specifiche esigenze della piccola e media impresa (valore dei lotti, requisiti per la partecipazione alle gare, ecc.). A questo proposito, tuttavia, non resta che seguire l’iter parlamentare di entrambe le proposte, fermo restando che il recepimento delle Direttive europee, e i relativi applicativi, dovranno essere conclusi entro marzo 2016.

Ora è il momento di analizzare il documento più nel dettaglio. Dopo la parte definitoria, il testo proposto parte partendo dal criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 6). Ecco uno stralcio:  “Le stazioni appaltanti, per la determinazione dell’offerta più vantaggiosa, al fine dell’affidamento degli appalti di servizi di facility, facility management, global service e city global prendono in considerazione i seguenti elementi: a) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta (progetto tecnico); b) prezzo. Le stazioni appaltanti, al fine dell’affidamento degli appalti di servizi di facility, facility management, global service e city global, adottano il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
Si dispone dunque che il Governo provveda a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 indicando, quale criterio generale per l’affidamento degli appalti di servizi di facility, facility management, global service e city global, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, salva la possibilità per le stazioni appaltanti di scegliere il criterio del prezzo più basso solo previa adeguata motivazione contenuta nella documentazione di gara o nel provvedimento di indizione della gara medesima.

Altro aspetto molto discusso, che ha visto in tempi recenti situazioni anche paradossali, è quello dell’indicazione precisa, in capitolato, del CCNL di riferimento. Recenti sentenze, di cui abbiamo parlato anche in questa sede, hanno addirittura stabilito che, qualora non aderisca a nessuna sigla associativa firmataria di contratto collettivo, l’imprenditore può fare uso di qualsiasi contratto, anche più vantaggioso di quello di riferimento per la tipologia di servizio eseguito. Una vera bomba che rischia di creare situazioni di concorrenza distorta. Ecco perché l’obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nei bandi e nei capitolati i contratti collettivi di categoria sottoscritti tra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, da assumere a riferimento per l’esecuzione del servizio, nonché l’obbligo di prevedere nel bando i requisiti di partecipazione oggettivi, atti a verificare la qualificazione o comunque la qualità dei processi aziendali adottati dai concorrenti.

Inoltre si propone una modifica dell’allegato P al regolamento, disponendo che per i servizi di facility, facility management, global service e city global trovi applicazione la formula per la determinazione del coefficiente da attribuire all’elemento prezzo elaborata dalla stazione appaltante. Modificando gli articoli 86 e 87 del Codice Appalti (163/06), sono disciplinati i criteri per la verifica di anomalia valevoli per gli affidamenti di servizi di facility, facility management, global service e city global. In particolare, in tali ipotesi, la norma individua un parametro ad hoc per il calcolo della congruità delle offerte presentate dagli operatori del settore. Nel predisporre le gare d’appalto, gli enti giudicatori dovranno, sempre secondo la proposta di legge gli enti giudicatori sono tenuti a valutare l’adeguatezza e la sufficienza del valore economico rispetto al costo del lavoro determinato periodicamente dal Ministero del lavoro. Si prevede anche la verifica delle offerte anormalmente basse: il compito di definire i criteri per la verifica delle offerte è dato all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (le cui funzioni, come si ricorderà, sono passate all’Anac).

Sempre sul codice degli appalti (art. 118), e stavolta in tema di subappalto, interviene la proposta di legge all’articolo 9, disponendo che negli appalti di servizi di facility, facility management, global service e city global, il bando di gara o la lettera di invito contengano l’espressa previsione che la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore, cottimista o affidatari (comma 11 art. 118) l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Un tema caldo, parlando di subappalto, è quello della responsabilità solidale, una questione infinita nella quale la proposta di legge cerca di mettere ordine: qui saltiamo direttamente all’articolo 13, dove si prevede che “fatto salvo quanto previsto all’articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e fatti salvi il preventivo procedimento di contestazione da parte del responsabile procedimento e i relativi termini di cui all’articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in caso di appalto di servizi di facility, facility management, global service e city global, l’ente pubblico è obbligato in solido con l’appaltatore e con ciascun subappaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione all’esecuzione dell’appalto, sino alla concorrenza del debito che l’ente pubblico ha verso l’appaltatore o il subappaltatore alla data in cui i lavoratori avanzano la richiesta formale di pagamento.
Resta, in ogni caso, salvo il disposto del citato articolo 5, commi 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. A fronte del pagamento delle spettanze di cui al comma 1 effettuato dall’ente pubblico in favore dei lavoratori dell’appaltatore che ne abbiano fatto richiesta, l’ente pubblico detrae dai corrispettivi maturati e non ancora saldati all’appaltatore le somme corrisposte ai dipendenti di quest’ultimo.  Ove sia previsto il pagamento dei corrispettivi direttamente dall’ente pubblico al subappaltatore e l’ente medesimo provveda al pagamento delle spettanze di cui al comma 1 in favore dei lavoratori del subappaltatore che ne abbiano fatto richiesta, l’ente pubblico detrae dai corrispettivi maturati e non ancora saldati al subappaltatore le somme corrisposte ai dipendenti di quest’ultimo. Nel caso in cui non sia previsto il pagamento diretto da parte dell’ente pubblico dei corrispettivi del subappaltatore, ove l’ente pubblico paghi le spettanze di cui al precedente comma 1 in favore dei lavoratori del subappaltatore che ne abbiano fatto richiesta, lo stesso ente pubblico detrae dai corrispettivi maturati dall’appaltatore le somme corrisposte ai lavoratori del subappaltatore. L’appaltatore detrae dai corrispettivi maturati dal subappaltatore il medesimo importo a lui già detratto dall’ente pubblico a fronte del pagamento delle spettanze di cui al citato comma 1 in favore dei lavoratori del subappaltatore. 5. Le disposizioni dell’articolo 2751-bis del codice civile si applicano anche ai crediti delle imprese appaltatrici di servizi di facility, facility management, global service e city global per quanto riguarda gli oneri retributivi e previdenziali relativi ai lavoratori impiegati nella commessa, nei limiti della relativa voce di costo compresa nel corrispettivo contrattuale”.

Si interviene inoltre in materia di Durc, documento unico di regolarità contributiva prevedendo la possibilità per le imprese del settore di ottenere dall’Inps un verbale attestante la propria regolarità contributiva nei confronti del personale utilizzato nel singolo appalto. Si prevedono anche discipline specifiche per i contratti ad alta intenstà di manodopera, con una modifica integrativa all’art. 115 del Codice degli appalti. In particolare viene previsto che per i contratti labour intensive la revisione periodica dei prezzi sia calcolata anche sulla base della revisione annuale del costo del lavoro (art. 11).
All’articolo 12 si affronta un tema importante nel nostro settore: quello dei passaggi di personale per cambio d’appalto, disciplinato come è noto dall’articolo 4 del CCNL Multiservizi: “  In caso di subentro di un appaltatore a un altro appaltatore nello svolgimento di servizi di facility, facility management, global service e city global in favore di un medesimo soggetto in modo da determinare una continuità nel servizio, l’assuntore subentrante, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) cui aderisce, è tenuto ad assumere, senza periodo di prova, i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori dell’assuntore cessante che siano impiegati nell’appalto da almeno quattro mesi e, comunque, dal maggior termine eventualmente previsto dal CCNL cui aderisce l’assuntore uscente. 2. Il licenziamento da parte dell’assuntore cessante dei lavoratori dipendenti che siano impiegati nell’appalto da almeno quattro mesi e, comunque, dal maggior termine eventualmente previsto dal CCNL cui aderisce l’assuntore uscente, è un licenziamento individuale, sebbene plurimo, per giustificato motivo oggettivo. Altre disposizioni della proposta riguardano i corsi di studio e di formazione (art. 14). L’obiettivo finale è che si arrivino a prevedere precisi indirizzi professionali volti alla formazione di periti del facility management, attraverso il regolamento di cui al DPR n. 87 del 2010 (riordino degli istituti professionali). Questi i contenuti principali della proposta: vedremo nel prossimo futuro, come dicevamo, se e quale sarà il percorso di integrazione con il recepimento delle Direttive europee del 2014 sugli appalti pubblici, all’esame presso il Senato e il cui iter si dovrà concludere entro marzo 2016.

Leggi la Proposta di legge sui servizi AC2475

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