HomeNewsletterArticolo 7 dello Statuto dei lavoratori, sanzioni disciplinari: meglio conoscerlo!

Articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, sanzioni disciplinari: meglio conoscerlo!

Spesso, negli scorsi numeri di questa newsletter, ci siamo soffermati sulla questione delle sanzioni per comportamenti scorretti e sui cosiddetti licenziamenti disciplinari, cioè quelli irrogati come conseguenza di tali comportamenti. Attenzione, però: in relazione a questo vige, per il datore di lavoro, l’obbligo di informare i lavoratori sulle norme disciplinari previste dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria.
In particolare, gli imprenditori aderenti al CCNL Multiservizi stipulato fra le Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti-Uil (Anip Fise, Legacoop Servizi, Confcooperative, Unionservizi Confapi, Agci Servizi), all’analogo contratto sottoscritto da Fnip-Confcommercio e al contratto delle imprese artigiane sono obbligati dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) ad affiggere le principali “Norme di comportamento” in un luogo di lavoro-cantiere accessibile a tutti. Ciò, secondo la legge, è condizione necessaria per contestare infrazioni o mancanze al lavoratore e per erogare successivamente alle sue giustificazioni un’eventuale sanzione disciplinare. Il che significa che, nel caso di un’impresa di pulizie/servizi integrati/multiservizi, il cartello con le Norme disciplinari, chiaro e ben visibile, dev’essere esposto in luogo accessibile in tutti i cantieri di lavoro dell’impresa (non è assolutamente sufficiente la sola sede centrale). E non è sufficiente nemmeno la consegna al singolo dipendente del codice disciplinare contenuto nel Contratto collettivo di lavoro al momento dell’assunzione o successivamente. Si tratta di un “warning” che sembra scontato, ma non lo è affatto: sono molti i cantieri di lavoro in cui, vuoi per distrazione, vuoi per superficialità o semplice dimenticanza, non si trovano esposte le Norme di comportamento. Eppure l’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori è molto chiaro:

“Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti”.

Il cartello delle principali Norme disciplinari relative al nostro settore deve contenere: il riferimento al citato articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970); l’articolo 2104 del Codice civile sulla Diligenza del prestatore di lavoro; gli articoli 45-49 e 51 del CCL “Multiservizi” relativi a Doveri del lavoratore, Provvedimenti disciplinari, ammonizioni scritte, multe e sospensioni, Licenziamenti per mancanze, Sospensione cautelare non disciplinare, Trattamento di malattia e infortunio. Infatti il medesimo articolo 7 dello Statuto dice che le norme disciplinari devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

Alleghiamo qui sotto le norme dei disciplinari da affliggere.

Norme disciplinari imprese di pulizia

Norme disciplinari imprese di pulizia artigiane

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