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Cassazione sul Duvri: attenzione ai rischi di interferenze

Nel Duvri, Documento unico di valutazione dei rischi, devono essere presi in considerazione anche i rischi derivati da interferenze di ditte terze nell’esecuzione dell’appalto. Questo il senso di un’importante sentenza della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 9 febbraio con il n. 5857/2015.

Il caso in esame è complesso perché chiama in causa tre soggetti: oltre al committente, che è stato ritenuto responsabile di non aver previsto nel Duvri tutti i rischi di inteferenze, ci sono infatti la ditta appaltatrice (in questo caso di lavori) e un terzo soggetto, cioè un’impresa (in questo caso due, ma poco cambia), chiamato a svolgere operazioni di manutenzione impiantistica.

Si parla infatti di un infortunio occorso a due “elettricisti dipendenti di due ditte alle quale erano stati commissionati lavori di impiantistica nel capannone della M. i quali, secondo l’accertamento condotto nei gradi di merito, verso le ore 14 dell’8/7/2008 stavano operando su una piattaforma aerea all’interno del predetto capannone quando il carroponte avviato da un carpentiere della ditta V. – alla quale erano stati appaltati lavori correlati al processo produttivo della M. era andato a toccare la piattaforma medesima, facendola rovinare a terra e così cagionando la caduta al suolo dei due lavoratori, che nell’incidente riportavano lesioni dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in più di quaranta giorni”.

In pratica un operatore della società appaltatrice di lavori, azionando un carroponte, ha provocato l’infortunio di due soggetti di una terza ditta anch’essi al lavoro sul cantiere, dipendenti di imprese di manutenzione impiantistica (ma potrebbero essere anche di imprese di pulizia/servizi integrati/multiservizi).

Un caso non così improbabile quando al lavoro in un cantiere ci sono più soggetti. Ed ecco come è andata: il datore, che in primo grado era stato assolto, è stato invece ritenuto responsabile in Appello e in Cassazione perché il Duvri non ha preso in esame, tra i rischi, quello di interferenza con ditte terze. Ma questo, afferma la Corte “sottende una concezione riduttiva delle funzionalità del Duvri, nel senso che alla valutazione dei rischi interferenziali si assegna il compito di prendere in considerazione le ricadute della compresenza sui lavoratori dell’una e dell’altra organizzazione, risultando quindi esclusi dalla rilevazione e dalla programmazione i rischi derivanti a soggetti terzi, pur presenti ed operanti sul medesimo luogo di lavoro”. Un’interpretazione, appunto, riduttiva.

Infatti, anche se all’articolo 26 dell’81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro), che istituisce il Duvri,  non è previsto espressamente l’obbligo, per il committente, di adempiere agli obblighi informativi, cooperativi e coordinativi anche nei riguardi della ditta terza, secondo la Cassazione ciò non fa che confermare “il fatto che di questa si deve tenere conto nella valutazione prevista all’art. 26, avendo il legislatore ritenuto che tanto sia sufficiente a fronteggiare il rischio derivante dalla sua presenza nel luogo di lavoro”.

Il Duvri, ricordiamolo, è un documento obbligatorio per legge nei casi di appalti e commesse di lavori o servizi: deve essere elaborato qualora un’impresa esterna intervenga nell’unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all’obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, in conformità a quanto disposto dal dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (corretto dal D.Lgs. 106/2009), ove recita: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”.  (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008)

La redazione di tale documento, quindi, è onere dell’azienda committente, sia essa pubblica o privata; quest’ultima è tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l’attività prendere visione dei rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione. Mediante il Duvri è necessario: valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività (ad esempio uso di sostanze pericolose, formazione di scintille in ambienti con rischio esplosione, presenza di rischio chimico, manomissione e intralcio delle via di fuga etc.); indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza; indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili; verificare che le maestranze incaricate dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati; accertare che le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni assicurative Inail; inoltre è strumento per individuare i costi della sicurezza. Il Duvri deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera.

La questione dunque riguarda la completezza del Duvri, che non deve essere ritenuto una semplice formalità, come spesso avviene. E anche se l’obbligo è a carico del datore, le imprese appaltatrici dovranno comunque cooperare con quest’ultimo, come previsto dal citato art. 26 dell’81/08, di cui qui riportiamo i primi due commi:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

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