HomesanitàAllergeni nel menu, chiarimento del Ministero Salute

Allergeni nel menu, chiarimento del Ministero Salute

Arriva il chiarimento del Ministero della Salute su come indicare la presenza degli allergeni negli alimenti distribuiti da ristoranti, mense e scuole, secondo quando disposto da un recente regolamento europeo (1169/2011) che ha previsto che i clienti vadano informati della presenza di tutte quelle sostanze responsabili di intolleranze alimentari e allergie, che dunque possono causare reazioni avverse, dal latte al pesce, dal frumento alle uova ai crostacei, eventualmente presenti nei piatti servizi. Il Ministero della Salute ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alle indicazioni sulla presenza di allergeni forniti dalle collettività. La circolare interessa dunque “qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all’interno di una struttura, come ad esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un servizio di catering, o ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile, deve fornire al consumatore finale le informazioni richieste. Tali informazioni – scrive il Ministero – possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente”. Si potranno usare applicazioni elettroniche ma in ogni caso queste non potranno essere l’unica via per veicolare l’informazione. La circolare prevede la possibilità che l’informazione sia fornita su richiesta del cliente (ma ci deve essere un supporto scritto nel quale si dica che le informazioni sono disponibili rivolgendosi al personale). Sempre prevista, dunque, una documentazione scritta. Infatti secondo la circolare del Ministero è comunque necessario che le informazioni dovute dal regolamento “risultino da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale, di cui il personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto”.L’operatore potrà infine indicare la presenza degli allergeni nelle singole preparazioni “evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni, predisponendo una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste dal Regolamento e che, contestualmente, individui le preparazioni che le contengono, o secondo altre e diverse modalità che garantiscano comunque l’informazione corretta al consumatore”.

 

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