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Pulizie: Tar Piemonte fatta la legge….

Attenzione: l’applicazione di un determinato Ccnl è obbligatoria solo se il datore aderisce a una sigla sindacale. A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, con la sentenza n. 144 del 22 gennaio 2015.
Il caso è particolarmente interessante perché si riferisce a un servizio di pulizia: in particolare si parla di un servizio di pulizia delle farmacie comunali. In sintesi, una volta fatta la gara, la verifica di congruità dell’offerta dell’azienda aggiudicataria “si concludeva negativamente, con un giudizio conclusivo di non serietà e di inattendibilità dell’offerta economica di detta concorrente; ciò sul rilievo che detta offerta aveva “evidenziato l’applicazione di due diversi Ccnl nei confronti del personale svolgente la stessa attività e negli stessi luoghi; ciò è apparso alla scrivente Stazione appaltante in palese contrasto con l’art. 2070 c.c., stante l’illegittimità della scelta di impiegare operatori diversamente retribuiti nel contesto del medesimo appalto di pulizie, tale da turbare la corretta e serena esecuzione dell’appalto e da esporre la scrivente Amministrazione a grave pregiudizio”. L’esito negativo della verifica di congruità induceva la stazione appaltante a disporre, con provvedimento del 7 luglio 2014, l’esclusione dell’impresa dalla procedura di gara, con conseguente revoca dell’aggiudicazione provvisoria già disposta in suo favore e aggiudicazione definitiva della gara (previa verifica di congruità) alla concorrente seconda classificata.

A questo punto la concorrente esclusa ha impugnato il provvedimento della Pubblica Amministrazione presso il Tribunale Amministrativo Regionale, additando in particolare l’ “eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti, illogicità, insufficienza della motivazione, errata interpretazione della normativa presupposta, travisamento dei fatti, errore di fatto e di diritto, incongruità dell’istruttoria; in particolare, la ricorrente deduceva l’erronea interpretazione da parte della stazione appaltante dell’art. 2070 c.c., l’insussistenza di un obbligo di legge di applicare un unico CCNL (nella specie il CCNL Multiservizi sottoscritto da Confindustria Fise, Legacoop Servizi, Confcooperative Federlavoro, Agci Servizi, Unionservizi Confapi, o l’equivalente CCNL Multiservizi firmato da Fnip Confcommercio) al personale impiegato nel servizio e l’inesistenza di un diritto dei lavoratori di una medesima impresa alla parità di retribuzione, nonché l’illogicità del giudizio della commissione di gara e l’insufficienza della motivazione”. Per inciso: i due contratti di cui si parla sono da un lato il già ricordato CCNL Multiservizi sottoscritto da Fise Legacoop Servizi, Confcoop, Agci, Unionservizi, o l’equivalente CCNL Multiservizi Fnip Confcommercio, con un costo orario medio del personale di 11,59/h,e dall’altro il CCNL Servizi Cisal, di euro 7,71/h. Non una differenza da poco…

Ora resta da chiedersi come sia possibile che un’impresa che svolge lo stesso servizio presso lo stesso committente e gli stessi cantieri abbia due tipologie di personale, uno di serie A e l’altro di serie B, che svolgono le stesse mansioni. Semplice: tutto parte da un cambio d’appalto: l’impresa uscente applicava il Ccnl Multiservizi, e la legge di gara  In sostanza, la legge di gara obbligava il concorrente aggiudicatario a riassorbire il personale impiegato dal gestore uscente e a garantire l’applicazione a detto personale del  Ccnl di categoria. Mentre per il resto del personale, quello già alle dipendenze dell’impresa aggiudicataria e subentrante, continuava a valere il più vantaggioso Ccnl Servizi Cisal.

In breve: il giudice torinese ha dato ragione all’impresa ricorrente: nell’ordinamento vigente, ha stabilito la sentenza, l’applicazione di un determinato contratto collettivo può discendere soltanto dall’adesione del datore di lavoro ad una sigla sindacale (circostanza non ricorrente nella specie in esame, avendo la parte ricorrente dedotto di non aderire ad alcuna sigla sindacale, e non avendo l’Amministrazione provato il contrario). In tutti gli altri casi, l’imprenditore è libero di scegliere il contratto collettivo da applicare al proprio personale, persino qualora esso non sia propriamente pertinente alla tipologia delle mansioni espletate da quest’ultimo, in tal caso essendo onere del lavoratore provare l’inadeguatezza della retribuzione in relazione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione. Il che comporta che, una volta ammessa l’applicazione di un contratto differente, non si può pretendere che vi sia il medesimo trattamento economico, ma la stazione appaltante può solo richiedere che il trattamento economico previsto nel Ccnl proposto sia conforme al precetto dell’art. 36 della Costituzione. E c’è di più: la sentenza stabilisce che persino nell’ipotesi in cui il contratto di lavoro individuale sia stato regolato con riferimento ad un contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dell’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma può solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato.

Una sentenza che, seppure ineccepibile sotto il profilo tecnico, apre scenari allarmanti, da vera e propria “legge della giungla”: è chiaro infatti che, stanti così le cose, qualsiasi impresa il cui titolare non aderisca ad alcuna sigla datoriale possa garantirsi, in sede di gara d’appalto, un enorme vantaggio competitivo nei confronti di concorrenti costretti, invece, ad applicare il Ccnl di categoria più svantaggioso: un controsenso, anche perché è proprio l’applicazione di criteri e costi equi e condivisi il presupposto numero uno per garantire un servizio di qualità.

Pensate a cosa potrebbe succedere in un ospedale, in una scuola, in qualsiasi struttura nel caso al criterio del massimo ribasso si aggiungesse anche il vantaggio competitivo di aziende pronte ad applicare, legittimamente, Ccnl a bassissimo costo del lavoro. Per non parlare, poi, dell’assurdità di lavoratori facenti capo alla stessa azienda e impiegati nelle medesime mansioni che vengono retribuiti diversamente, con differenze anche importanti: si parla di nemmeno 8 euro/ora contro i quasi 12 del Multiservizi, quindi compensi più bassi di ¼…

Sentenza intergrale Tar Piemonte

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