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Sgravi fiscali da gennaio per i neoassunti

Recita il citato comma 118: “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai  datori di lavoro  privati,  con  esclusione  del  settore  agricolo (disciplinato dai commi 119 e 120, ndR),  e  con riferimento alle nuove assunzioni con contratto  di  lavoro  a  tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di  apprendistato  e  dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal  1º  gennaio  2015  con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre  2015,  è riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di  trentasei  mesi,  ferma restando l’aliquota  di  computo  delle  prestazioni  pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi  previdenziali  a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei  premi  e  contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari  a 8.060 euro su base annua”.

L’esonero spetta ai datori di lavoro in presenza delle  nuove  assunzioni dal 1° gennaio 2015, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati  a  tempo  indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non  spetta  con  riferimento  a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato  usufruito  in  relazione  a  precedente  assunzione  a   tempo indeterminato. L’esonero di cui al presente comma non  è  cumulabile con  altri  esoneri  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero di cui al presente  comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni  relative  a lavoratori  in  riferimento  ai  quali  i  datori  di   lavoro,   ivi considerando società controllate o collegate ai sensi  dell’articolo 2359 del Codice Civile o facenti capo, anche per interposta  persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere  un  contratto  a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data  di  entrata  in vigore della presente legge. L’Inps provvede, con le  risorse  umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  al monitoraggio  del  numero  di  contratti  incentivati  ai  sensi  del presente comma  e  delle  conseguenti  minori  entrate  contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle  politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Quindi per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato effettuata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, i datori di lavoro privati verranno esonerati dal versare i contributi previdenziali a loro carico esclusi quelli dovuti all’Inail. Attenzione, però, perché l’esonero previsto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa in vigore. Si tratta comunque di una buona opportunità per le imprese di pulizia, che di frequente assumono a tempo indeterminato con orario ridotto (part-time), e che potrebbero comunque usufruire degli sgravi previsti dalla legge.

Sono escluse: le assunzioni con contratti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico; per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio in parola sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato; per le assunzioni di lavoratori con i quali i datori di lavoro avevano  già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015.

Interessante anche l’articolo 121, che sopprime i benefici contributivi già previsti dalla legge 407/1990 art. 8 e successive modifiche, in riferimento  alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o beneficiari di Cigs da almeno 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2015: I benefici contributivi di cui all’articolo 8, comma 9,  della legge 29 dicembre 1990, n.  407,  e  successive  modificazioni,  sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015”.

Stando al comma 122, il finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121  si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli  anni  2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l’anno 2018, a  valere  sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di  rotazione di cui all’articolo 5 della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  già destinate agli interventi del Piano  di  azione  coesione,  ai  sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal  sistema  di  monitoraggio  del  Dipartimento  della   Ragioneria generale dello Stato del Ministero  dell’economia  e  delle  finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.

er le imprese di pulizia la nuova normativa potrà essere applicata anche nel caso di cambio d’appalto secondo l’articolo 4,  per i lavoratori in forza con contratto a tempo determinato.

 

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