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Sicurezza nei luoghi di lavoro: nomina degli RLS

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, con Interpello n. 20 del 6 ottobre 2014, è intervenuta in risposta a un’istanza presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 47 del D. Lgs 81/2008. In particolare, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro chiedeva di sapere se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l’elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l’elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle RSA (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto).

La commissione ministeriale, facendo riferimento all’art. 47, comma 4 dell’81/08, rileva che la scelta del legislatore per le aziende con più di 15 dipendenti, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle RSA. Molto chiaro, a questo proposito, il citato comma 4, che prevede che l’eleggibilità dei rappresentanti fra i lavoratori non appartenenti a RSA operi esclusivamente laddove non vi siano tali Rappresentanze.

Riportiamo di seguito, per esteso, l’articolo 47 del D. Lgs 81/2008, dedicato proprio alla figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

La Commissione tecnica del Ministero del Lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con interpello 20 del 6 ottobre 2014 ha precisato che nelle aziende con più di 15 dipendenti è possibile eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza fra i lavoratori non appartenenti alle RSA (art. 47/81 2008) solo qualora non esista la RSA.

Interpello

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