L’art. 3 commi 14- 16 della cd “riforma Fornero” (legge 92/2012), che sanciva l’obbligatorietà di costituire fondi di solidarietà bilaterali per le imprese con più di 15 dipendenti, prevedendo in alternativa il ricorso al fondo residuale obbligatorio, ricordava ai commi 14-16 la possibilità di costituire Fondi bilaterali anche per le aziende con meno di 15 dipendenti (per le quali non vige l’obbligo dei fondi di solidarietà bilaterali sopra ricordati) mediante un modello alternativo incentrato sulla bilateralità e, comunque, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, nei quali siano già operanti consolidati sistemi di bilateralità.
E’ il caso dell’artigianato, che ha saputo sfruttare al meglio la possibilità offerta dalla legge, valorizzandone gli aspetti positivi in occasione dell’ultimo rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (18 settembre 2014).
Nella legge 92/12, in particolare, si prevede che, anche nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano adeguare le fonti istitutive dei rispettivi Fondi bilaterali per assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Dunque spetta alla disciplina collettiva il compito di stabilire le regole di funzionamento dei Fondi bilaterali.
Tuttavia, il legislatore della Riforma prevede che essi dovranno in ogni caso definire: un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20%; le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del Fondo di solidarietà bilaterale; l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni; la possibilità di far confluire al Fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l’eventuale Fondo interprofessionale; criteri e requisiti per la gestione dei Fondi.
Le imprese artigiane si sono subito adeguate: attraverso una serie di accordi svoltisi nell’autunno del 2013, le parti sociali dell’Artigianato hanno istituito il Fondo di solidarietà bilaterale (FSBA), appunto ai sensi dell’art. 3, comma 14, Legge n. 92/2012. Gli accordi hanno disposto l’adeguamento di EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato) alle novità normative della citata legge 92 tramite l’istituzione tramite EBNA dell’apposito fondo FSBA. Quest’ultimo, pertanto, si applica a tutti i lavoratori dipendenti dell’artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro artigiani, anche con meno di 16 dipendenti. In considerazione dell’aliquota contributiva minima prevista dal comma 15, lett. a), dell’art. 3 della legge 92/2012, pari allo 0,20%, le parti hanno stabilito per ogni lavoratore dipendente una contribuzione in cifra fissa. Pertanto, l’importo di 29,00 euro è stato elevato a 34,00 euro, nell’ambito dell’importo di 61,25 € di cui alla già ricordata lettera e), senza modificare la quota complessiva destinata alla bilateralità pari a 125,00 € annui per ogni lavoratore. Tutto questo è ribadito dall’art. 7 (Diritto alle prestazioni della bilateralità) del nuovo Ccnl per le imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
Le quote finora accantonate ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, pari a 29,00 euro per ogni lavoratore, residuate al 31/12/2013, potranno, sulla base di accordi regionali, essere utilizzate per la fase di avvio del Fondo.
L’accordo è sperimentale ed opererà fino al 31/12/2015. Ogni 3 mesi, a partire dall’avvio delle prestazioni, il FSBA elaborerà un’analisi dettagliata sull’andamento del Fondo da sottoporre alle parti.
CCNL Servizi di Pulizia – Imprese Artigiane – 18 settembre 2014