HomeNewsletterSoppressa l’AVCP: le competenze tutte all’ANAC

Soppressa l’AVCP: le competenze tutte all’ANAC

E’ ufficiale: dal 25 giugno, data dell’entrata in vigore del decreto 90/2014 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari , l’Avcp – Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è soppressa, e tutti i suoi compiti e funzioni trasferiti all’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione. In attesa della conversione in legge del decreto (entro i canonici 60 giorni), si chiarisce finalmente un quadro che sembrava non chiarissimo. Ai primi di giugno, in una prima versione del testo licenziata dal Consiglio dei Ministri venerdì 13, era infatti previsto uno “spacchettamento” dei poteri dell’ex Avcp fra Anac (che si sarebbe dovuta occupare della vigilanza sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresa la gestione delle banche dati sui contratti) e Ministero delle Infrastrutture (al quale sarebbero andate le funzioni relative all’attività consultiva e di precontenzioso). Questa ipotesi, poi, è successivamente rientrata verso fine mese, e precisamente il 24 giugno, quando si è optato per un trasferimento integrale di tutte le funzioni Avcp all’Anac. Questa la soluzione sancita dall’articolo 19 del decreto 90/2014, uscito proprio quel giorno in Gazzetta Ufficiale dopo un rimpallo di quasi due settimane dei decreti-legge Pubblica Amministrazione e Competitività (all’inizio riuniti in un unico testo, poi scorporati) tra Consiglio dei Ministri, ministeri e Ragioneria dello Stato, e quindi in vigore, come dicevamo, dal 25.

L’articolo 19 del Decreto 90/14 sopprime l’Avcp
L’art. 19, suddiviso in 16 commi, dopo aver sancito la soppressione dell’Avcp e il trasferimento delle sue funzioni all’Anac, opportunamente “ridisegnata” per lo scopo, stabilisce un iter per la riorganizzazione delle strutture che in Italia vigilano sulla correttezza degli appalti pubblici. Vediamolo meglio.
Articolo 19 – Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione

I primi due commi stabiliscono la soppressione dell’Avcp e il trasferimento delle sue competenze all’Anac:

1. L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e’ soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che e’ ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.

Un piano più definito entro fine anno

Il comma 3 prevede che, entro fine anno, il presidente dell’Anac presenti al presidente del Consiglio un piano per il riordino dell’Autorità stessa.

3. Il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, entro il
31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell’Autorità stessa, che contempla:
a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al
comma 2;
b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.

Tale piano dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri.

4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.

I commi 5 e 6

Il comma 5 amplia i compiti dell’Autorità e ne precisa le funzioni di contrasto alla corruzione.

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l’Autorità nazionale anticorruzione:
a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una
sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.
6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell’Autorita’ nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.

Gli altri commi

I commi successivi, poi, riguardano l’Expo e altri passaggi da attuare in vista di un più competo riordino delle strutture di controllo degli appalti.
A tale proposito si ricorda il comma 9, che attribuisce importanti funzioni al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio: “Al fine di concentrare l’attività dell’Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance […] sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 180 giorni si attende, a questo scolo, un regolamento che si occupi di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia, semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria, raccordo con il sistema dei controlli interni, validazione esterna dei sistemi e risultati, conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.”

Inizia una fase transitoria, restano problemi aperti

Come si vede, dunque, l’iter tracciato dal Decreto, di cui si attende la conversione entro 60 giorni dall’entrata in vigore (dunque entro il 25 agosto) è lungo e non semplice. Se l’Avcp appare soppressa e dunque scompare con effetto immediato, resta comunque da stabilire, entro il 31 dicembre 2014, un piano più definito per il riordino della nuova Anac. Per intanto si prevede una fase transitoria in cui di fatto le due strutture, la nuova Anac e la soppressa Avcp, continueranno a svolgere attività parallele ma separate sotto un unico “cappello”. Fino, almeno, a fine anno, quando si saprà qualcosa in più. Nessun riferimento esplicito, poi, viene fatto sulla questione dei prezzi di riferimento per gli acquisti pubblici, che come si ricorderà si attendevano per l’autunno proprio dall’Avcp; e nemmeno a che fine farà la prassi, recentemente inaugurata dall’Avcp, dell’emanazione dei disciplinari di gara-tipo (i cosiddetti bandi-tipo), che pur non senza limiti rappresentano comunque un’importante bussola per pubbliche e amministrazioni e imprese. Un altro importante tassello riguarda l’approvvigionamento: come è noto, l’Avcp fruiva di un’apposita tassa sulle gare (circa 50 milioni di euro l’anno) a carico di imprese e stazioni appaltanti. Non è ancora definito se e come sarà pagata in futuro. Tra i problemi aperti, infine, resta anche quello del sistema Avcpass, la modalità informatica per la verifica dei requisiti dei partecipanti alle gare, che era gestito appunto dalla soppressa Avcp.

Le modalità transitorie di comunicazione e la delibera 102/14 di Cantone

Intanto l’Avcp ha emanato, all’indomani dell’entrata in vigore del Decreto 90/14, un avviso riguardante le modalità transitorie di comunicazione

Le comunicazioni in materia di vigilanza sui contratti pubblici e in genere relative alle attività svolte dalla soppressa AVCP – vi si legge – devono continuare ad essere inviate agli uffici e ai recapiti indicati sul sito della soppressa AVCP. Le comunicazioni in materia di anticorruzione e trasparenza, così come integrate dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e le richieste di parere sulla costituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione devono continuare ad essere inviate seguendo le indicazioni dei comunicati pubblicati sul sito dell’A.N.AC. ai seguenti link: modalità operative e nomina OIV”.

Inoltre, con delibera n. 102/2014, firmata dal presidente dell’Anac Raffaele Cantone, si dispone che: “fino all’adozione di specifici atti di organizzazione da parte dell’Autorità nella sua composizione collegiale, le attività dell’A.N.A.C. connesse ai compiti e alle funzioni trasferiti a seguito della soppressione dell’AVCP, sono svolte in modo separato rispetto alle attività dell’A.N.AC. in materia di anticorruzione e trasparenza così come integrate dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90”.

In particolare:
– la gestione contabile, con riferimento alle attività connesse alle funzioni trasferite a seguito della soppressione dell’AVCP avviene separatamente rispetto alle attività connesse alle funzioni attribuite in materia di anticorruzione e trasparenza, mediante l’utilizzo dei due distinti documenti di bilancio approvati per l’anno 2014. Conseguentemente saranno mantenuti due diversi conti correnti bancari, entrambi intestati all’A.N.AC.;
– gli uffici dell’A.N.AC., preposti allo svolgimento delle attività in materia di anticorruzione e trasparenza e quelli preposti allo svolgimento delle attività connesse alle funzioni trasferite a seguito della soppressione dell’AVCP, rimangono nelle attuali rispettive sedi;
– la comunicazione via web avviene, fino alla progettazione del nuovo sito dell’Autorità, mediante il sito dell’A.N.AC. e il sito della soppressa AVCP;
– le comunicazioni relative alle materie trattate dalla soppressa AVCP continuano ad essere inviate agli uffici e ai recapiti indicati sul sito della soppressa AVCP. Le stesse verranno assunte al relativo protocollo che rimarrà operativo e separato rispetto al protocollo utilizzato per le comunicazioni in materia di anticorruzione e trasparenza.
Si precisa inoltre che le funzioni di Sergetario generale sono svolte dalla dottoressa Antonella Bianconi, attuale segretario generale dell’Anac.

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