C’è ancora troppa superficialità sugli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, disciplinati dal Testo unico 81/2008. Eppure le interpretazioni sulla normativa sono in continua evoluzione e le sanzioni per chi non si informa possono essere molto severe.
Cassazione: il dirigente sicurezza non è responsabile senza fondi e autonomia di spesa
Andiamo in ordine di tempo, e incominciamo dalla sentenza n. 6370 emessa dalla Cassazione penale l’11 febbraio scorso: vi si stabilisce che il dirigente posto al vertice della sicurezza in azienda non può essere considerato responsabile per l’omissione di misure di sicurezza previste dalla legge qualora il dirigente stesso responsabile della sicurezza sia privo dei fondi necessari a provvedervi. Questa. In sintesi, la questione: due responsabili apicali della sicurezza (dirigenti comunali) erano stati condannati dai giudici di merito per aver omesso di mettere a norma alcuni impianti di un edificio scolastico. La Cassazione, però, obietta che gli imputati non avevano poteri di spesa in quanto privi di un’effettiva disponibilità di risorse finanziarie nell’ambito del piano economico di gestione”.
Si legge, tra l’altro, nella sentenza:
“Il vizio della sentenza impugnata risiede nell’avere operato una sorta di equazione tra la posizione apicale ricoperta dagli imputati e la addebitalità ad essi del mancato approntamento dei lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione dell’edificio scolastico (…) trascurando, però, di considerare se, a tale posizione corrispondesse o meno anche una effettiva disponibilità di risorse finanziarie. Inoltre: “Il soggetto responsabile per la mancata adozione di misure di sicurezza non può essere individuato, automaticamente, in colui o in coloro che occupano la posizione di vertice. Occorre, infatti, un accertamento puntuale, ed in concreto, circa la effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità, all’interno dell’apparato strutturale, onde non incorrere nel rischio di ascrivere all’organo di vertice quasi una sorta di responsabilità oggettiva rispetto a situazioni ragionevolmente non controllabili, perché devolute alla cura ed alla conseguente responsabilità di altri che abbiano anche piena ed esclusiva autonomia di spesa. Di qui, il principio (…) secondo cui, in tema di posizioni di garanzia in materia antinfortunistica, «il responsabile del servizio manutenzione ed il responsabile del reparto sono privi di responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali, avendo poteri di livello inferiore, solitamente rapportati all’effettivo potere di spesa, e quindi, pur avendo qualifica dirigenziale, non sono equiparabili al datore di lavoro».
Agli imputati, infine, è riconosciuto di “ non avere mai avuto a disposizione somme di denaro assegnate a titolo di piano economico di gestione”.
In sostanza: il dirigente che sia privo di mezzi e di possibilità di spesa non può essere considerato responsabile di mancati interventi preventivi o omissioni. Un precedente importante per tutti quegli imprenditori che nominano dirigenti o responsabili per la sicurezza in modo superficiale o esclusivamente formale e “sulla carta”. Chiunque abbia un’impresa sa perfettamente di cosa stiamo parlando. Attenzione, dunque, alla delega, perché tutto ruota intorno a quest’ultima: che dovrà essere formalizzata, quindi messa per iscritto (meglio se davanti a un notaio), formalmente accettata dalla persona che ne è destinataria e, soprattutto, accompagnata da adeguata e documentata dotazione finanziaria, quindi dei mezzi necessari per adempiere alle funzioni necessarie. Assolutamente da evitare incarichi dati oralmente (verba volant…) o deleghe informali senza che vi corrisponda effettiva capacità di spesa.
Medico competente, una collaborazione attiva
Altra figura da non sottovalutare è quella del medico competente, di cui è prevista la nomina sempre secondo l’81/08 deve essere nominato in ogni azienda. E’ l’articolo 2, comma 1, lettera h, a dare una definizione del ruolo: “h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e’ nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”. Ma è poi l’articolo 25, comma 1, a specificarne gli obblighi. In particolare alla lettera a si legge:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale.
Proprio a questo proposito si è recentemente espresso il Ministero del Lavoro, con interpello n.5 del 27 marzo 2014, relativo proprio all’interpretazione di tale passaggio del Testo unico. L’interpello precisa che l’obbligo di collaborazione del medico competente va inteso in maniera attiva; in particolare, il medico competente, prima di redigere il protocollo sanitario, deve avere una conoscenza dei rischi presenti e, quindi, deve collaborare alla valutazione dei rischi. Anche se quest’ultima, quindi, resta un obbligo non delegabile del datore di lavoro, il medico competente è obbligato a collaborare sulla base delle informazioni ricevute dal datore stesso, o acquisendole autonomamente (ad esempio mediante visite di persona sui luoghi di lavoro, consultazione della cartella sanitaria, ecc.). Qualora, infine, il medico competente venga nominato dopo la stesura della valutazione dei rischi, si precisa che il nuovo medico debba provvedere alla rivisitazione della valutazione stessa, dopo aver acquisito le informazioni necessarie. La sicurezza, insomma, non è uno scherzo, e l’imprenditore deve tenerlo sempre presente anche nella scelta dei propri collaboratori, e nella delega ad essi di una funzione tanto cruciale.