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Sanzionata l’impresa per ferie non godute

In un settore, come quello delle imprese di pulizia/servizi integrati/multiservizi, ad alta intensità di manodopera, in cui la gestione del personale, con tutti gli annessi e connessi, risulta uno degli aspetti più gravosi e in cui è più semplice cadere in errore, vale la pena non lasciarsi sfuggire nulla, soprattutto quando distrazione vuol dire sanzione. Le ferie, infatti, sono un diritto del lavoratore sancito dalla Costituzione, la quale prevede anche che la loro fruizione sia obbligatoria.

Il 30 giugno, a questo proposito, è una data da segnare con un circoletto rosso sul calendario, perché allora scadrà il termine utile per utilizzare le ferie residue dell’anno 2012. Infatti delle 4 settimane maturate in un anno (secondo il Dlgs 66/2003, art. 10) 2 vanno godute entro l’anno di riferimento (entro il 31 dicembre, infatti, andranno fruite almeno 2 settimane del 2014), mentre per le restanti 2 c’è tempo 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Un anno e mezzo che, nel caso delle ferie riferite al 2012, scade appunto a fine giugno.

Il calcolo delle ferie, ovviamente, dovrà tenere conto di quanto disposto dal Ccnl di categoria, dell’anzianità di servizio e dell’orario di lavoro: nel Contratto Multiservizi, ad esempio il lavoratore con un’anzianità di almeno 12 mesi ha diritto a 22 giorni di ferie pagate se fa la settimana breve (5 giorni), e di 26 se lavora su 6 giorni, mentre se non ha ancora 12 mesi avrà diritto a 1/12 delle ferie per ogni mese (per mese si intende frazione superiore ai 15 giorni) di servizio prestato.

Ora, se si considera che nel nostro settore, in cui il personale è numeroso, a forte componente extracomunitaria -il che rende più difficili le comunicazioni su questioni non immediate come questa- e molto spesso “distratto” sulle ferie già fruite o ancora da godere (chi gestisce un’impresa sa bene che gli operatori spesso preferiscono lavorare piuttosto che mettersi in ferie), è il caso che il datore verifichi urgentemente se e in che misura i suoi dipendenti abbiano diritto ad arretrati di ferie riferiti al 2012, e prenda i dovuti provvedimenti: bisogna sottolineare, a questo proposito, che stando all’art. 2019 del Codice Civile spetta al datore di lavoro stabilire i periodi durante i quali il lavoratore può assentarsi, e che il datore dovrà dare il suo beneplacito ai piani ferie richiesti. Si consiglia insomma di esaminare, caso per caso, la situazione delle ferie residue dei dipendenti e invitarli a fruirne entro il 30 giugno, anche perché le sanzioni possono essere molto severe: si va da 100 euro a 4.500 euro a seconda dell’entità della mancata fruizione e del numero dei lavoratori coinvolti, per i quali dovranno essere comunque versati i contributi. Ecco, nel dettaglio, la scala delle sanzioni come prevista dal l’articolo 18-bis del D lgs 66/03: da 100 a 600 euro la sanzione base; se la violazione è riferita a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno due anni, la sanzione va da 400 a 1.500 euro; se la violazione riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione è compresa fra 800 a 4.500 euro.

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