Analizziamo alcuni passaggi dell’articolo 9 del Dl 66 del 24/4/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale).
Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)
Il primo comma istituisce l’elenco dei cd. “soggetti aggregatori”, ovvero le centrali di committenza, nell’ambito dell’Anagrafe delle stazioni appaltanti (Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Secondo e terzo comma stabiliscono le modalità di iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori e le modalità per definire “le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono, rispettivamente, a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Con il decreto di cui al periodo precedente sono, altresì, individuate le modalità di attuazione del presente comma”.
Dunque, come si evince dal testo, dei “soggetti aggregatori” dovranno avvalersi:
– Amministrazioni statali centrali e periferiche (tranne istituti, scuole, istituzioni educative e università);
– Regioni, enti regionali, loro consorzi e associazioni
– Enti del SSN.
Ma è l’articolo 4 ad essere particolarmente interessante, perché sostituisce il vecchio comma 3-bis dell’articolo 33 del Codice degli appalti (Dl 163/2006) con il seguente nuovo:
“3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.”
Tale riformulazione va in direzione della razionalizzazione delle stazioni appaltanti, e in ultima analisi di contenimento della spesa pubblica: vi si prevede infatti che tutti i comuni non capoluogo di provincia (e non, come in precedenza, solo quelli con meno di 5.000 abitanti) debbano procedere all’acquisizione di beni, lavori e servizi secondo le seguenti modalità:
– Nell’ambito di unioni di Comuni (ove esistenti);
– Costituendo fra loro un accordo consortile avvalendosi degli uffici competenti;
– Ricorrendo a un soggetto aggregatore;
– Ricorrendo alle province, cui la legge 56/14, all’art. 1, comma 88 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), assegna le funzioni di stazioni uniche appaltanti: “La provincia può altresì, d’intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”.
– E’ poi possibile, in alternativa, ricorrere a strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento, come le centrali di acquisto regionali.
Bisogna sottolineare, però, che resta qualche dubbio sui tempi di effettiva operatività della disciplina. Per vederci più chiaro dobbiamo ricorrere a un’altra legge, e in particolare alla 15/2014, che all’articolo 3, comma 1-bis, lascia intendere che gli appalti secondo la nuova disciplina debbano partire dal 1° luglio prossimo. Un termine che, tuttavia, appare troppo ravvicinato, se si considerano i provvedimenti attuativi necessari e i tempi per essi stabiliti: entro il 31 dicembre 2014, ad esempio, ogni regione dovrà costituire o indicare un “soggetto aggregatore” a cui affidare gli acquisti centralizzati, tenendo presente che il numero complessivo dei soggetti aggregatori (tra i quali, ricordiamolo, rientra anche Consip) non dovrà essere più di 35 sul territorio nazionale, come prevede l’art. 9 al comma 5, che riportiamo:
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.
Altrimenti le regioni potranno stabilire apposite convenzioni con Consip: lo stabilisce il successivo comma 6:
6. In alternativa all’obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facoltà per le regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con Consip S.p.A. apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Sempre entro il 31 dicembre (di ogni anno) dovranno essere definite, per Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, le tipologie di beni e servizi e le soglie di spesa oltre le quali sarà obbligatorio ricorrere agli acquisti centralizzati. Nel frattempo cade anche la possibilità, per i comuni, di procedere in affidamento diretto per acquisizioni di beni, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro (soglia che era stata introdotta dall’ultima “finanziaria”: in particolare dal comma 343 dell’art.1 della legge 147/2013 – legge di Stabilità 2014, che integrava proprio l’art. 33, comma 3-bis, del Codice degli appalti): laddove non sia possibile ricorrere al mercato elettronico, anche per questi acquisti gli enti dovranno praticare uno dei modelli aggregativi previsti dalla nuova normativa, almeno fino a ulteriori precisazioni in merito.
Resta fermo, invece, il principio della suddivisione in lotti dagli appalti, che le centrali di committenza dovranno rispettare (o, in caso di deroga, motivare esplicitamente) anche per effetto della Direttiva europea sugli appalti pubblici, che come si ricorderà mirava ad agevolare la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese.
Altra importante questione riguarda i prezzi di riferimento: centrale a questo proposito il ruolo di Avcp (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), che secondo il comma 7 a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, fornisce alle amministrazioni pubbliche un’elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall’Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, pena la nullità dei contratti stipulati senza tenerne conto. In fase di prima applicazione (comma 8), la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.
L’Avcp, come prevede l’articolo 10 del Dl Renzi, avrà anche il compito di controllare la corretta applicazione del nuovo quadro normativo.