Il Tribunale del Lavoro di Roma ha integralmente rigettato il ricorso avanzato dalla UGL – Federazione Sindacale Igiene Ambientale Nazionale nei confronti della FISE ANIP (Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e Servizi integrati di Confindustria).
Il ricorso aveva come oggetto “l’asserito diritto della UGL alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di settore e la pretesa responsabilità della ANIP FISE per la condotta assunta durante trattative (a dire dell’UGL “avviate tra le parti ed ingiustificatamente interrotte”), con conseguente richiesta di risarcimento danni”.
Il Giudice ha recepito le argomentazioni difensive avanzate dall’Associazione di Confindustria, incentrate su due punti: l’inesistenza di una trattativa tra le parti in causa (essendosi le stesse svolte tra le associazioni datoriali e le organizzazioni di categoria aderenti a CGIL, CISL e UIL) e l’assenza di una condotta di ANIP contraria ai principi di correttezza e buona fede negoziale, avendo l’Associazione (sin dall’inizio della negoziazione per il rinnovo del contratto) evidenziato ad UGL che la firma per adesione avrebbe dovuto essere condivisa con tutte le altre associazioni datoriali stipulanti.
“Siamo soddisfatti dell’esito vertenza”, commenta il Presidente ANIP, Lorenzo Mattioli, “che accoglie nel merito la nostra posizione. Tuttavia continuiamo a credere che la sede naturale delle relazioni industriali siano i tavoli sindacali e non le aule di giustizia”.