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Dal 6 aprile, certificato penale per lavoratori a contatto con minori

Il certificato antipedofilia, previsto dal Decreto legislativo 34/2014, in vigore da domenica 6 aprile (G.U. 68 del 22-3-2014), riguarda anche il personale delle imprese a diretto contatto con minori, come è il caso di chi lavora in scuole, asili, palestre, particolari reparti ospedalieri, ecc. Sono coinvolti solo i nuovi assunti e costerà 19,50 euro. Sanzioni da 10.000 a 15.000 euro per il datore inadempiente.

Il D. Lgs 34

Il Decreto legislativo 34 attua la direttiva comunitaria 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e prevede che i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori acquisiscano il certificato del casellario giudiziario per verificare l’esistenza di reati connessi con prostituzione, pornografia (anche virtuale), turismo sessuale e adescamento minorile.

Consta di 5 articoli e quello che ci interessa più da vicino è il 2, recante “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro”.

In particolare, nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l’articolo 25 e’ inserito il seguente:

Comma 1- “Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Si tratta, nel dettaglio, dei reati di:

  • prostituzione minorile (600 – bis)
  • pornografia minorile (600 – ter)
  • pornografia virtuale (600 – quater)
  • turismo sessuale (600 – quinquies)
  • adescamento di minori (609 – undecies)

Il provvedimento riguarda solo le nuove assunzioni, ed esclude, ma non è il caso dei dipendenti delle imprese, il mondo del volontariato. Molto severe le pene, fissate dal comma 2:
Comma 2- Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Come ottenerlo
Fin qui abbiamo visto a cosa serve: a questo punto andiamo più nel pratico e cerchiamo di capire come si può ottenere il certificato e quali sono i costi: a tal proposito ci viene in soccorso la circolare del ministero della Giustizia del 3 aprile, che ha informato che l’Ufficio del Casellario Centrale sta apportando le dovute modifiche tecniche al sistema informativo per rendere possibile il rilascio del nuovo documento. Nel frattempo, al datore verrà fornito l’attuale certificato penale del casellario, con il consenso dell’interessato. Intanto il datore potrà comunque procedere a nuove assunzioni in forza di dichiarazione sostitutiva dell’assunto, che autocertificherà l’assenza di condanne per i reati sopra indicati. Una volta entrato a regime il sistema, il costo del documento, come ha detto di recente lo stesso ministro del lavoro Poletti, dovrebbe aggirarsi sui 20 euro. Per la precisione si parla di 19,50 euro: 16 di bollo e 3,50 di diritti di rilascio.

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