Lo ha ricordato il Ministero del Lavoro con nota 2642 del 6 febbraio 2014: chi paga gli straordinari in nero è multato da 125 a 770 euro per lavoratore. Se poi li paga senza le maggiorazioni previste dal Contratto rischia fino a 1.032 euro per lavoratore.
Straordinari fuori busta, ecco i casi e le sanzioni
Per il Ministero del Lavoro – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, il datore di lavoro che paga gli straordinari “fuori busta”, senza evidenziarli nel Libro Unico del Lavoro, incorre nelle sanzioni previste dalla Legge 4/1953 e, qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche nella sanzione di cui al D.Lgs. n. 66/2003. Cerchiamo di chiarire la questione.
La legge 4/1953 è quella che obbliga il datore a consegnare al dipendente, al momento della retribuzione, il prospetto paga contenente i dati del lavoratore e tutti gli elementi che compongono la retribuzione. Il comma 5, art. 39, del Dl 112/2008 – convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 – prevede che con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4 e la circolare ministeriale n. 20/2008 ha chiarito che l’obbligo è assolto consegnando la fotocopia delle scritturazioni effettuate sul LUL: il cedolino, in pratica. E le voci del cedolino consegnato al lavoratore all’atto della paga riportano quanto indicato sul LUL. Quanto riportato nel prospetto paga e quanto indicato nel LUL, insomma, devono essere coerenti in ogni loro parte, pena l’inadempienza alla legge 4/53.
In pratica, per il lavoro straordinario non indicato nel cedolino e pagato “in nero”, i casi sono due:
– Se il datore omette di indicare sul LUL, e quindi anche nel prospetto paga, il lavoro svolto pagandolo in nero, si incorre nella mancata o ritardata consegna del prospetto di paga, che è sanzionata dall’art. 5 della stessa Legge n. 4/1953 con la sanzione amministrativa che va da 125 a 770 euro.
– Se inoltre il datore omette di computare a parte il lavoro straordinario, non applicando quindi le maggiorazioni retributive previste dal Contratto collettivo (in pratica paga il dipendente come se si trattasse di lavoro in orario normale), incorre anche nelle sanzioni amministrative previste dall’articolo 18 bis comma 6 del D.lgs 66/2003, e cioè da 25 a 154 euro, che aumentano da 154 a 1.032 se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, senza possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta.
Nel Contratto Pulizie, Servizi integrati, Multiservizi firmato dalle associazioni FISE Confindustria, Legacoop Servizi, Federlavoro Confcooperative, Unionservizi Confapi, AGCI Servizi per la parte datoriale e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltrasporti UIL per la parte sindacale, e in altro contratto firmato da Fnip- Confcommercio con le medesime OO.SS. (2011), le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo sono regolate dall’art. 38 secondo i seguenti criteri:
1 | Lavoro straordinario diurno feriale | 25% |
2 | Lavoro straordinario notturno | 50% |
3 | Lavoro straordinario festivo | 65% |
4 | Lavoro straordinario notturno festivo | 75% |
5 | Lavoro compiuto nei giorni considerati festivi | 50% |
6 | Lavoro notturno, compreso in turni avvicendati | 20% |
7 | Lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati | 30% |