HomesanitàIl medico competente: nuove responsabilità e ruoli

Il medico competente: nuove responsabilità e ruoli

Tematiche come la sorveglianza sanitaria e la regolamentazione dei ruoli e delle competenze dei medici del lavoro sono da sempre oggetto di continue verifiche, dibattiti e proposte di miglioramento che hanno portato, con il recente decreto legislativo 81/08 del 9 Aprile 2008 (cosiddetto ‘Testo Unico’ sulla sicurezza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/04/08), a ridefinire, ampliandolo, il profilo del medico competente.


Questa figura professionale, che si occupa della sicurezza e della salute dei dipendenti di una particolare azienda, con la quale stipula un rapporto di collaborazione (nel caso in cui non sia egli stesso dipendente dell’azienda in questione), ha visto, grazie al succitato decreto, un incremento di quelle che sono le proprie competenze e attribuzioni.

Queste normative inoltre, si inscrivono in un preciso disegno di attualizzazione, che prevede un lavoro di sistematico adeguamento agli standard europei, che accreditano al medico competente un più ampio range di responsabilità e mansioni, estese ad ambiti precedentemente interdetti alla sua autorità.

Come prima conferma e ad un livello generico, di quanto sopra affermato, potremmo infatti già citare l’obbligo cui è sottoposto il datore di lavoro, nel conferire la pressoché totale autonomia al medico competente, che precedentemente era prevista solo nel caso in cui quest’ultimo fosse anche dipendente dell’azienda presso cui operava.

Per addentrarci invece sempre più nelle condizioni specifiche del ‘Testo Unico’, possiamo invece segnalare anzitutto come il medico competente, sia chiamato oggi a:

–         Predisporre delle misure di prevenzione.

–         Promuovere attività di formazione e informazione che coinvolgano i lavoratori, ivi compresa l’attuazione di programmi volontari di ‘promozione del concetto di salute all’interno delle unità produttive’, sensibilizzando l’informazione nei confronti di patologie cronico-degenerative come diabete, ipertensione arteriosa, obesità, ed agli stili di vita come abitudini al fumo, assunzione di alcolici. È previsto anche che il medico competente, sulla base di queste attività interattive, organizzi servizi di primo soccorso.

–         Compiere una dettagliata valutazione dei rischi, utile anche al calcolo della frequenza in base alla quale svolgere il sopralluogo negli ambienti lavorativi (generalmente, infatti, le visite periodiche ed i controlli vengono svolti con cadenza annuale: è proprio grazie a tale valutazione che il medico può decidere, qualora ne ritenesse la necessità, di compierle con frequenza maggiore).

Ad eccezione delle visite alla cessazione del rapporto di lavoro,in tutti gli altri casi il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica.Questa disposizione risolve definitivamente l’ambiguità della normativa precedente che,secondo alcuni pronunciamenti della giurisprudenza,inibiva il giudizio di idoneità in caso di visite a richiesta del lavoratore.Il giudizio relativo alla mansione specifica,deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore e può essere:

-idoneità;

-idoneità parziale,temporanea o permanente,con prescrizioni o limitazioni;

-idoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità);

-idoneità permanente.

Avverso tale giudizio è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione. Viene quindi esplicitamente previsto il ricorso anche in caso di giudizio di idoneità piena,risolvendo un’altra ambiguità della normativa previgente.

È inoltre attribuita al medico competente, un’oculata ed efficace attività di sorveglianza sanitaria, che comprenda:

–         visite mediche preventive, atte a verificare l’effettiva assenza di controindicazioni, nel caso in cui un lavoratore dovesse essere destinato ad una mansione a rischio

–         visite mediche periodiche, che si accertino della costante condizione di salute dei lavoratori

–         visite mediche straordinarie, che tengano conto di variazioni come il cambio di mansione, o perché richieste esplicitamente dai lavoratori, nel caso in cui si profili una situazione di rischio, o l’insorgere di patologie che potrebbero degenerare a causa dell’attività lavorativa svolta

–         visite mediche nel momento in cui si verifichi la cessazione del rapporto lavorativo.

È sulla base di tali responsabilità, che oggi il medico competente può ricoprire funzioni precedentemente svolte soltanto dai medici del servizio pubblico, previsti dall’art. 5 della Legge 300/70, pronunciandosi sull’accertata idoneità (sia essa totale, parziale o temporanea), o inidoneità del lavoratore rispetto alla mansione svolta.

Altre importanti puntualizzazioni del decreto sono:

–         La descrizione precisa dei criteri minimi di redazione della cartella sanitaria e di rischio, che dovrà essere conforme a quanto contemplato nell’allegato 3A; depositario di tali documentazioni sarà poi il medico competente, che dovrà garantire oltre alla completezza dei dati in essa contenuti, anche la loro conservazione e tutela, prodigandosi di consegnarne una copia, per esplicita richiesta o per cessazione del rapporto lavorativo, al lavoratore.

–         La formalizzazione del divieto, per qualsiasi medico che svolga un servizio di vigilanza presso una struttura pubblica, di prestare attività di medico competente sul territorio nazionale.

–         La possibilità di svolgere l’attività in seno ad un collettivo di medici competenti (soprattutto nel caso di grandi aziende o di aziende che si basano su una struttura articolata e complessa), a patto però che venga individuato un responsabile, identificato nella nuova figura del medico coordinatore.

–         La regolamentazione in base all’allegato 3B, dei processi collaborativi con il sistema sanitario nazionale, a mezzo di una relazione annuale sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria, da trasmettersi congiuntamente ad alcune informazioni essenziali sui dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria alle ASL, per via telematica.

Inoltre, il cosiddetto ‘Testo Unico’, sancisce ufficialmente il divieto di effettuare visite mediche finalizzate all’accertamento di idoneità del lavoratore in fase preassuntiva, dileguando ogni possibile ambiguità interpretativa in grado di ricondurla ad una forma di visita medica preventiva, seppur in contrasto con il Decreto legistlativo 626/94 (secondo il quale infatti tali controlli riguarderebbero solo i lavoratori e non coloro che ancora non sono stati assunti).

Una chiara sensibilizzazione in materia di aggiornamenti professionali, che prevedano la partecipazione al programma di educazione continua in medicina del lavoro, chiude coerentemente il quadro nella prospettiva di una responsabilizzazione della figura del medico competente, che assicuri a lungo la tutela della salute dei lavoratori.

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Paolo Bertazzoni

(Nella seconda pagina, l’intervista-approfondimento con il dottor Silvano Finozzi, medico del dipartimento di Medicina del Lavoro presso l’Università degli studi di Milano)

Focus: Intervista

Abbiamo incontrato il Dott. Silvano Finotti, del Dipartimento di Medicina del Lavoro presso l’Università degli Studi di Milano, per un  approfondimento .

Dott. Finotti, quale ritiene sia stata l’innovazione più importante nella prospettiva di ampliamento del profilo del medico competente?

Ad un livello generico, l’aumento degli obblighi e delle responsabilità del medico competente, sia nei confronti del datore di lavoro che degli enti di controllo come le ASL. Alcune procedure erano di fatto già a carico dei medici competenti, ma questa normativa le regolarizza, come ad esempio la redazione di una relazione conclusiva, ed il ricorso ad una cartella clinica ben stabilita, che stiamo fra l’altro perfezionando. Ulteriori chiarificazioni riguardano l’interpretazione di norme come quella in merito alle visite in fase preassuntiva: la 626 veniva applicata secondo criteri di discrezionalità spesso soggettivi. La nuova normativa fornisce maggior trasparenza all’argomento, proprio per evitare che la salute possa determinare parametri di selezione. La visita di idoneità alla mansione può e deve essere solo successiva all’assunzione del candidato. Non ho ancora ben chiaro il quadro delle sanzioni: certo è che il lavoratore potrebbe ricorrere, anche in caso di assunzione, presso il provveditorato del lavoro qualora venisse visitato prima di essere assunto.

In materia di sorveglianza sanitaria è stata ribadita l’attenzione rivolta ai controlli su alcool, dipendenza o assunzione di sostanze stupefacenti: questo punto è stato dettato da una maggior diffusione del fenomeno o piuttosto dalla necessità pragmatica di risolvere una problematica che era già presente ma non adeguatamente regolamentata?

Sicuramente è più per il secondo motivo: il problema esiste da tempo, sia in relazione all’uso di alcool che in relazione all’uso di sostanze stupefacenti o quant’altro, all’interno delle aziende. Questo controllo veniva delegato alle strutture del territorio: ASL, alcoolisti anonimi, centri di recupero etc. A livello aziendale il medico competente non entrava nel merito di quella che poteva essere la prevenzione e, se non la cura, sicuramente il controllo di questi soggetti dal punto di vista sanitario: si limitava ad una dichiarazione di non idoneità. Ora il medico competente è chiamato a trovare insieme all’azienda e al lavoratore una serie di percorsi che possano ridurre questi fenomeni. Il coinvolgimento del medico e del datore di lavoro è molto più attivo, teso ad una più completa reintegrazione dei soggetti afflitti da simili problemi.

Quali sono invece le eventuali problematiche di queste nuove disposizioni?

Non siamo ancora in grado di valutare appieno le eventuali criticità del sistema, perché di fatto le nuove disposizioni non hanno ancora trovato una concreta applicazione al reale: di certo possiamo intravedere problematiche relative ad un incremento dei costi; maggiori cumuli di responsabilità poi, comportano uno standard formativo molto elevato, che non è stato ancora raggiunto, ragion per cui ci stiamo attivando alla strutturazione di corsi. La nostra posizione, come Dipartimento di Medicina del Lavoro è, allo stato attuale, di vigile  attesa.

P. B.

(Articoli tratti da “GSA” n.8, agosto 2008)

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