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Il Governo torna a picche: ulteriore riduzione della spesa per forniture e appalti di servizi in sanità

Con la legge di stabilità che ha iniziato l’iter  parlamentare il 17 ottobre us il Governo ha apportato ulteriori modifiche all’articolo 15, comma 13, lettera a) e lettera f) del DL 6 luglio 2012 e convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012 n.135.

Ecco la ristesura:

13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:

a) ferme restando le disposizioni di cui all’art. 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012.

Il nostro commento: riguardo alla lettera a) riteniamo che l’applicazione della riduzione del 10% a decorrere dal 1 gennaio 2013, così come è scritta, possa generare interpretazioni contrastanti tra chi ritiene,correttamente, che dal 1 gennaio la riduzione sia di un ulteriore 5% sommato al 5% precedente e chi riterrà invece che la riduzione del 10% sia da sommarsi al 5% precedente.
A corroborare la nostra interpretazione di una riduzione totale del 5%+ 5% = 10%, a partire dal 1 gennaio 2013, è il testo della “Relazione illustrativa alla legge di stabilità” presentata al Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2012. Leggendo l’articolo 6, “Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario”, del quale riportiamo i tre capoversi interessati, si evince in modo chiaro che l’intenzione del legislatore è che la riduzione complessiva da applicarsi a partire dal 1 gennaio 2013 sia del 10%.

Art. 6 (Razionalizzazione e riduzione della spesa nel settore sanitario)
L’articolo in esame interviene ulteriormente nel settore sanitario provvedendo ad incrementare gli
obiettivi in termini di riduzione della spesa e di razionalizzazione delle risorse previsti dall’articolo
15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135. 12
Nel dettaglio, la lettera a) del comma 1 modifica il comma 13, lettera a), del sopra richiamato
articolo, che dispone la riduzione del 5 per cento degli importi e delle prestazioni dei contratti in
essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi stipulati da aziende ed enti del SSN, dalla
data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 (vale a dire 7 luglio 2012) e per tutta la durata dei
medesimi contratti. La modifica prevede che la riduzione sopra descritta aumenti al 10 per cento a
decorrere dall’anno 2013.
La lettera b) del medesimo comma 1 modifica il comma 13, lettera f), del sopra richiamato articolo,
che dispone che dal 2013 il tetto per l’acquisto di dispositivi è rideterminato al 4,9 per cento del
fabbisogno sanitario nazionale e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento. La modifica
prevede l’ulteriore abbassamento dei citati valori, rispettivamente, al 4,8 per cento e al 4,4 per
cento.
Ecco la ristesura della lettera f):

Il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, di cui all’articolo 17, comma 2, del dl 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2011, n.111, è rideterminato per l’anno 2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4%.

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