Comunicato Anip Fise
Parallelamente alla stesura integrale del c.c.n.l. di categoria completata alla fine del mese di luglio, è stata concordata il 19 luglio u.s. una disciplina contrattuale di settore in materia di apprendistato professionalizzante, in attuazione del d. lgs. n. 167/2011.
Il testo costituisce parte integrante del c.c.n.l. 31 maggio 2011 e la tempistica delle assunzioni, rispetto alle normative rispettivamente applicabili, è la seguente:
- per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante fino alla data del 24 aprile 2012 si applicano le norme di cui al d. lgs. n. 167/2011 e l’articolo 12 del c.c.n.l. 19/12/2007, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, dello stesso decreto n. 167;
- per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante a partire dal 25 aprile 2012 e fino al 19 luglio 2012 si applica l’Accordo Interconfederale Confindustria / CGIL – CISL –UIL stipulato il 18 aprile 2012;
- a far data dal 20 luglio 2012 (data di entrata in vigore dell’accordo di settore) si applica l’accordo 19 luglio 2012.
Per quanto concerne i piani formativi, sono stati confermati quelli previsti in regime di vigenza del c.c.n.l. 19/12/2007.
Tra le principali modifiche del testo contrattuale previgente, si segnala in particolare:
- una modifica delle durate dei livelli III° (da 24 a 30 mesi) e IV° (da 36 a 30 mesi), e l’equiparazione a 36 mesi (limite massimo previsto dall’articolo 4, secondo comma, del d. lgs. n. 167/2011) delle durate superiori per gli altri livelli;
- riguardo le assenze del lavoratore apprendista, in caso di superamento dei 30 giorni, il periodo di apprendistato verrà prolungato in misura pari alla durata dell’assenza (come previsto dall’articolo 2, primo comma, lettera h), del d. lgs. n. 167/2011);
- ai fini della conferma del 65% dei lavoratori apprendisti al termine del periodo formativo (normativa contrattuale pre-esistente), non debbono essere computati (e quindi non devono intendersi come “mancate conferme”) i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per cessazione di appalto, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del periodo di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio;
- è stato previsto che le aziende richiederanno all’ONBSI, l’Organismo Nazionale bilaterale di settore, il parere di conformità riguardo il piano formativo dell’apprendista assunto o da assumere; come precisato anche dal Ministero del Lavoro con interpello n. 16 del 14/06/2012, detto parere di conformità non riguarda la verifica dei presupposti normativi e contrattuali legittimanti l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro. Sul punto, le Parti hanno confermato la validità delle attuali prassi, come ad esempio il silenzio – assenso dopo 15 giorni o anche la mancata richiesta di parere, la cui assenza non inficia in alcun modo, come detto, la validità del contratto di lavoro.
Nelle prossime settimane attraverso l’ONBSI e d’intesa tra tutte le organizzazioni stipulanti il c.c.n.l. si provvederà alla redazione ed alla stampa di un testo del contratto nazionale, cui saranno allegati numerosi altri documenti utili, sia specifici del settore, sia di interesse generale, comprese diverse recenti norme di legge.